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Controllo delle esenzioni sanitarie e trattamento dei dati personali - 8 aprile 2009 [1611955]

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[doc. web n. 1611955]

Controllo delle esenzioni sanitarie e trattamento dei dati personali - 8 aprile 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministero dell´economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto concernente il controllo delle esenzioni sanitarie per reddito.

Con il decreto devono essere individuate le modalità con le quali, entro il 15 marzo di ogni anno, l´Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e della politiche sociali e l´I.n.p.s. mettono a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite l´infrastruttura tecnologica del sistema della tessera sanitaria, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all´esenzione del cittadino in base ai livelli di reddito previsti dalla legge, con riferimento all´ultimo reddito complessivo del nucleo familiare.

Con il medesimo decreto devono essere anche definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare la sussistenza del diritto all´esenzione in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche da parte della a.s.l. competente circa la conformità delle informazioni rese dal cittadino a quelle disponibili al Servizio sanitario nazionale e le conseguenti sanzioni in caso di mendacio (art. 79, comma 1-sexies, lett. a) e b), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008).

Il presente parere si riferisce a una versione dello schema che tiene conto delle osservazioni e degli approfondimenti svolti nell´ambito di alcuni incontri tecnici tenutisi presso questa Autorità.

OSSERVA:

1. Lo schema di decreto prevede che l´Agenzia delle entrate, per le descritte finalità di verifica della sussistenza del diritto degli assistiti all´esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, renda disponibile al  Servizio sanitario nazionale, avvalendosi dell´infrastruttura tecnologica del sistema tessera sanitaria, l´accesso in lettura alle informazioni, contenute in uno specifico archivio separato dell´Anagrafe tributaria, concernenti il reddito complessivo dei nuclei familiari, il codice fiscale dei componenti il nucleo e le relazioni di parentela risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (art. 1, comma 1, dello schema).

Analogamente, l´I.n.p.s. rende disponibile al Servizio sanitario nazionale, tramite la medesima infrastruttura tecnologica, l´accesso in lettura alle informazioni contenute in uno specifico flusso concernente gli elenchi dei titolari di pensione sociale, di assegno sociale o di pensione integrata al minimo (art. 1, comma 2, dello schema).

Lo schema di decreto prevede, poi, che a seguito dell´elaborazione dei predetti dati effettuata mediante l´infrastruttura tecnologica del sistema tessera sanitaria, siano selezionati i soli nuclei familiari dei soggetti assistiti aventi diritto sulla base delle soglie di reddito, della condizione di pensionato e dell´età, associando ad ogni assistito un apposito “codice di esenzione”. Il sistema rende disponibili, annualmente, i soli codici di esenzione ai medici prescrittori del S.s.n. e alle aziende sanitarie locali (art. 1, comma 3).

Lo schema di decreto, inoltre, individua le modalità di rilascio di certificati provvisori nominativi di esenzione sulla base delle autocertificazioni degli assistiti, e prevede le conseguenti verifiche dei dati dichiarati in tali autocertificazioni da parte delle aziende sanitarie competenti (art. 1, commi 6-12, dello schema).

Infine, sono disciplinate, in via transitoria, le modalità di acquisizione delle informazioni da parte dei medici che non dispongano ancora delle necessarie funzionalità informatiche e telematiche, mediante elenchi degli assistiti con un codice di esenzione per reddito idoneo a non rivelare la specifica condizione di esenzione (art. 1, comma 4, dello schema). A tale riguardo, l´Autorità auspica che siano accelerati gli adempimenti per superare tale fase transitoria, anche mediante apposite istruzioni fornite dalle aziende sanitarie al personale medico, così da assicurare agli interessati le dovute garanzie sul piano della protezione dei dati personali previste dalle funzionalità a regime della visualizzazione delle predette informazioni.

2. L´odierno schema prevede, in più punti, che i trattamenti di dati personali per le finalità previste dal decreto siano effettuati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e con modalità tali da garantire la riservatezza degli interessati (art. 1, commi 4, 10 e 12, dello schema). Inoltre, è espressamente previsto che i dati personali siano trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (art. 1, comma 14, dello schema).

Di particolare rilevanza ai fini delle garanzie concernenti la protezione dei dati personali degli interessati risultano, poi, le misure descritte nella nota tecnica esplicativa inviata dall´amministrazione unitamente allo schema di decreto.

In tale nota si individuano, sia per le informazioni reddituali provenienti dall´Agenzia delle entrate che per quelle previdenziali rese disponibili dall´I.n.p.s., modalità di archiviazione separata delle informazioni, limiti temporali alla conservazione dei dati in relazione al raggiungimento delle finalità perseguite, nonché particolari cautele che assicurino l´accesso controllato ai dati.

A tali indicazioni dovranno attenersi le amministrazioni interessate nella fase di attuazione del decreto, informandone questa Autorità, con le modalità che saranno ritenute più idonee, anche ai fini dell´esercizio dei poteri di verifica e di controllo attribuiti dalla legge al Garante.

Il Garante non ha osservazioni da formulare sullo schema di decreto in riferimento ai profili di propria competenza.

CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto concernente il controllo delle esenzioni sanitarie per reddito.

Roma, 8 aprile 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi


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