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WP 148 - Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca - 4 aprile 2008 [1610786]

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[doc. web n. 1610786]

Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca
4 aprile 2008 - WP 148

Con il parere del 4 aprile 2008 (WP148) il Gruppo art. 29 ha svolto un´analisi delle principali questioni di protezione dei dati con specifico riferimento ai motori di ricerca che operano sulla rete. Il documento definisce l´insieme delle responsabilità in capo ai motori di ricerca, i quali effettuano la raccolta di dati personali in quanto fornitori di servizi (ove ad es., raccolgano indirizzi Ip degli utenti, informazioni necessarie per accedere a servizi personalizzati attraverso userID e password, ecc.), o di contenuti (qualora memorizzino, attraverso la cd. "copia cache", i risultati di ricerche su Internet contenenti informazioni personali, ovvero forniscano profili personali o comunque informazioni organizzate relative ad un determinato soggetto). Il parere valuta le legittime esigenze (di natura commerciale) dei motori di ricerca alla luce della necessità di garantire la tutela dei dati personali. Le autorità europee ribadiscono che la direttiva 95/46/Ce si applica pienamente anche ai trattamenti di dati personali effettuati da motori di ricerca situati al di fuori del territorio Ue e dello Spazio economico europeo, alla luce delle disposizioni contenute nell´articolo 4(1), lettera c), della direttiva stessa, nella misura in cui essi utilizzino per il trattamento dispositivi situati sul territorio degli Stati membri (ad es., i cookie). Per contro, è da escludere l´applicabilità ai motori di ricerca sia della direttiva 2002/58/Ce (cd. "direttiva e-privacy"), sia della direttiva 2006/24/Ce (cd. "direttiva data retention"). Entrambe, infatti, non riguardano i "servizi della società dell´informazione" quali i motori di ricerca, esclusi espressamente dall´ambito di applicazione della direttiva e-privacy (e, quindi, della direttiva sulla "data retention") dall´articolo 2, lettera c), della direttiva-quadro sui servizi di comunicazione elettronica (2002/21/Ce).

Il parere sottolinea inoltre che i motori di ricerca sono tenuti a valutare attentamente la natura delle operazioni o dei servizi che essi gestiscono, in particolare per la conservazione dei dati personali raccolti, che devono essere distrutti o resi anonimi (con procedure realmente efficaci) se non necessari agli scopi del trattamento. I Garanti ribadiscono inoltre la necessità che i motori di ricerca incorporino i requisiti fondamentali in materia di protezione dati nei propri meccanismi operativi (cd. "privacy by design"). A tale scopo, viene formulata una serie di indicazioni e raccomandazioni: fornire un´adeguata informativa agli utenti (specificando il soggetto titolare del trattamento, la natura dei dati raccolti, gli scopi del trattamento); ottenere il consenso degli utenti per l´attività di profilazione o comunque per raffronti con altre informazioni in possesso del motore di ricerca stesso; effettuare la cancellazione (o l´anonimizzazione) dei dati non più necessari per le specifiche finalità per le quali sono stati raccolti. Il Gruppo sottolinea infine che spetta ai motori di ricerca giustificare la conservazione prolungata (in linea di principio, non superiore a 6 mesi) dei dati personali eventualmente in loro possesso. In tal senso, deve essere garantito il diritto all´oblìo delle persone i cui dati siano memorizzati nella cd. copia "cache", evitando che permangano in rete informazioni superate e con ciò garantendo agli interessati l´esercizio effettivo dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione previsti dalla direttiva 95/46/Ce.

 

Documento  WP 148 - Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca - 4 aprile 2008 WP 148 - Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca - 4 aprile 2008 (150 Kb)


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