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Prescrizioni per il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) - 26 febbraio 2009 [1605504]

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[doc. web n. 1605504]

Prescrizioni per il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) - 26 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

Il Ministero dell´economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto recante il regolamento che disciplina le modalità di accesso al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

Al riguardo, l´articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede, al comma 3, che "tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche di cui all´art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale", specificando, al successivo comma 5, che il Ministero dell´economia e delle finanze stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l´attuazione di tale disposizione.

Con vari decreti il Ministero dell´economia e delle finanze ha già definito la codificazione, le modalità e i tempi per l´attuazione del SIOPE per distinti comparti delle pubbliche amministrazioni.

L´odierno schema di regolamento è volto a definire le modalità di consultazione dei dati conservati nel SIOPE al fine di consentire alle amministrazioni interessate di confrontare i propri dati con quelli di altre amministrazioni, nonché di "favorire l´individuazione delle best practices e attuare forme di autocontrollo gestionale più appropriate ed efficaci", rendendo disponibile alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti autorizzati che ne facciano richiesta "una base informativa di finanza pubblica comune e condivisa".

OSSERVA:

1. I dati trattati dal SIOPE sono costituiti dagli incassi e dai pagamenti effettuati dai tesorieri delle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 3, l. n. 289/2002).

Lo schema, inoltre, prevede che i dati raccolti dal SIOPE non possano essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste nel regolamento o per costituire nuove ed autonome banche dati pubbliche (art. 7).

Sulla base della documentazione trasmessa dall´amministrazione proponente, oggetto del monitoraggio sono la data, l´importo e il codice della natura economica delle operazioni di incasso e di pagamento. Il regolamento riguarda, pertanto, dati aggregati di natura contabile, riferiti attraverso un codice identificativo unicamente alle amministrazioni che partecipano alla rilevazione, e che non recano alcuna indicazione delle persone fisiche o di altre persone giuridiche coinvolte nelle singole operazioni.

2. Lo schema di regolamento qualifica il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d´Italia, rispettivamente, "titolare della banca dati SIOPE" e "responsabile della gestione e sviluppo della banca dati" (art. 1, commi 1 e 2).

Al riguardo, si ritiene necessario che le formule adoperate siano perfezionate precisando che il Ministero dell´economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d´Italia siano, rispettivamente, titolare e responsabile del trattamento dei dati conservati nel SIOPE (art. 4 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

Il Garante non ha ulteriori osservazioni da formulare in riferimento ai profili di propria competenza.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto recante il regolamento che disciplina le modalità di accesso al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con la precisazione che le formule adoperate all´art. 1, commi 1 e 2, dello schema siano perfezionate prevedendo che il Ministero dell´economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d´Italia siano, rispettivamente, titolare e responsabile del trattamento dei dati conservati nel SIOPE.

Roma, 26 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli