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Videosorveglianza: limiti e garanzie per il trattamento dei dati - 2 ottobre 2008 [1581352]

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[doc. web n. 1581352]
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Videosorveglianza: limiti e garanzie per il trattamento dei dati - 2 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003);

VISTE le distinte segnalazioni del 19 gennaio e del 5 aprile 2007, con cui Francesco D´Urbino e Giuseppa Di Natale (quest´ultima unitamente ad altre persone) lamentano l´avvenuta installazione (peraltro oggetto anche di denuncia penale), da parte di Angelo Crescimone (titolare della omonima ditta individuale), di un sistema di videosorveglianza in violazione della disciplina di protezione dei dati personali;

CONSIDERATI i profili di violazione contestati, concernenti principalmente l´angolo visuale di ripresa delle due videocamere installate (ritenuto idoneo a "fotografare e registrare non solo i mezzi e le persone" che transitano lungo la via, "ma anche gli accessi agli immobili posti in prossimità delle stesse": cfr. segnalazioni del 19 gennaio, p. 1, e del 5 aprile 2007, p. 1)

CONSIDERATA altresì la contestata assenza di cartelli o comunicazioni visibili "circa l´esistenza del sistema di videosorveglianza" in questione (cfr. segnalazione del 19 gennaio, cit., p. 1);

VISTE le richieste presentate a questa Autorità e, in particolare, quella di distruzione degli eventuali dati illecitamente acquisiti dal titolare del trattamento (cfr. le citate segnalazioni del 19 gennaio, cit., p. 3, e del 5 aprile, cit., p. 2), oltre che di sospensione del trattamento effettuato a mezzo videosorveglianza in ordine ai dati riferiti al segnalante (cfr. segnalazione del 19 gennaio, cit., p. 3);

VISTA la documentazione trasmessa dai segnalanti a sostegno delle proprie deduzioni (in particolare, quella fotografica);

VISTA la nota di risposta del 4 luglio 2007, con cui il titolare della ditta Angelo Crescimone ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 168 del Codice, che le videocamere in questione sono state "poste ed angolate verso la porta e [le] finestre del locale" di proprietà dello stesso; visto altresì quanto dichiarato dal medesimo in tema di informativa e, in particolare, la circostanza secondo cui appositi cartelli recanti l´informativa semplificata sarebbero presenti all´interno e all´esterno del locale (cfr. nota di risposta del 4 luglio 2007, cit.);

VISTA l´ulteriore nota di osservazioni presentata da Giuseppa Di Natale, con cui la segnalante, nel ribadire le proprie convinzioni in ordine all´angolo visuale di ripresa delle videocamere, ha anche precisato che il supporto recante l´informativa –peraltro di non agevole visibilità in ragione della sua dislocazione a notevole distanza da terra–, sarebbe stato affisso dal titolare della predetta ditta solo in un secondo momento, a seguito di una istanza formulata nei suoi confronti dalla medesima segnalante;

VISTA l´ulteriore comunicazione del 19 settembre 2007 con cui il titolare della citata ditta, a conferma delle proprie affermazioni, ha rappresentato all´Autorità l´impossibilità di individuare, tramite le videocamere installate, i responsabili di taluni atti intimidatori avvenuti nei suoi confronti (regolarmente denunciati), essendo le stesse videocamere orientate "verso le finestre" della ditta medesima;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le risultanze dei due distinti accertamenti ispettivi (rispettivamente, del 29 aprile 2008 e del 14 maggio 2008) svolti in loco dal Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza su delega di questa Autorità;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti di cui al menzionato art. 168 del Codice, dal titolare del trattamento, nonché dal soggetto da quest´ultimo incaricato dell´installazione e manutenzione dell´impianto in questione;

RILEVATO che, in base alle suddette dichiarazioni, il sistema di videosorveglianza in esame (composto da 7 videocamere, 3 interne ai locali della ditta e 4 esterne) risulta essere stato installato per finalità di "tutela del patrimonio aziendale nonché […] di sicurezza personale", a seguito di atti vandalici e intimidatori subiti dal titolare della ditta (cfr. verbali del 29 aprile, p. 2, e 14 maggio 2008, p. 4);

RILEVATO inoltre che, delle due videocamere (esterne) oggetto di contestazione, una (dissimulata all´interno di una sirena di allarme) è orientata "verso la parete dell´immobile" presso cui è ubicata la ditta (cfr. verbale del 29 aprile, cit., p. 3), con un "campo di ripresa tale da inquadrare anche parte di un balcone di abitazione privata" (ragion per cui la stessa videocamera è stata "tarata" in maniera tale da escludere la "visione in tempo reale delle immagini riprese": cfr. verbale del 14 maggio, cit., p. 2), mentre l´altra (dislocata sotto un ballatoio) riprende parte del prospetto dell´immobile, inquadrando "la parete e le finestre nonché le porte del passo carrabile di pertinenza della ditta" stessa (cfr. verbali del 29 aprile, cit., p. 3, e del 14 maggio, cit., p. 3);

RILEVATO in proposito che, fermi restando i diritti degli interessati in relazione all´eventuale consumazione del reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all´art. 615 bis c.p. ove ne ricorrano i presupposti, non risultano allo stato comprovati, alla luce delle dichiarazioni rese in sede di verbalizzazione degli accertamenti ispettivi (della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere penalmente ai sensi del menzionato art. 168 del Codice), gli asseriti profili di violazione della disciplina di protezione dei dati personali lamentati dai segnalanti, limitatamente all´angolo visuale delle riprese atto a inquadrare gli accessi agli immobili posti in prossimità delle videocamere;

RILEVATO peraltro che, con specifico riferimento all´informativa da rendere agli interessati, la documentazione in atti (in particolare, quella fotografica) dimostra dapprima l´assenza di supporti nei pressi delle videocamere installate oggetto di contestazione (cfr. all. 5 alla segnalazione del 19 gennaio 2007 e all. 2 alla comunicazione del 5 settembre 2007; nello stesso senso anche la dichiarazione resa dal perito Giuseppe Virginia e comunicata dai segnalanti), e, successivamente, l´informativa collocata in posizione inidonea a garantirne chiara visibilità (cfr. all. 2 alla comunicazione del 5 settembre 2007);

RITENUTO pertanto che il trattamento a mezzo videosorveglianza non risulta essere avvenuto (quantomeno fino alla data "cristallizzata" nella documentazione fotografica prodotta) in presenza della prescritta informativa e, quindi, in violazione dell´art. 13 del Codice;

RILEVATO inoltre che, alla luce delle dichiarazioni rese, il soggetto incaricato dal titolare di manutenere l´impianto in questione non risulta essere stato designato da quest´ultimo quale responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 29 del Codice, ancorché unico soggetto autorizzato ad accedere alle immagini registrate (cfr. verbali del 29 aprile, cit., p. 2, e 14 maggio, cit., p. 4);

RITENUTO pertanto che, in assenza della predetta designazione, l´accesso (eventuale) alle immagini registrate da parte del soggetto manutentore costituisca una comunicazione a terzi (ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. l), del Codice) da parte del titolare del trattamento (cfr. verbale del 14 maggio, cit., in base al quale l´eventuale estrapolazione dei dati avviene "sempre e comunque in […] presenza" del titolare "e sotto la […] [sua] supervisione"), che non risulta allo stato effettuato in conformità alla disciplina di protezione dei dati in presenza di un consenso informato degli interessati (artt. 13 e 23 del Codice) o di un altro presupposto equipollente di liceità (art. 24 del medesimo Codice);

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrivere alla ditta individuale Angelo Crescimone, ove intenda continuare ad avvalersi del soggetto manutentore che ha accesso ai dati trattati mediante il sistema di videosorveglianza, di designarlo responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 29 del Codice, disponendo altresì, nelle more, il blocco del trattamento limitatamente alla comunicazione a tale soggetto delle immagini registrate;

RILEVATO altresì che, sempre in base alle dichiarazioni rese, delle tre telecamere interne ai locali della citata ditta una (quella collocata a breve distanza dal registratore di cassa) risulta "dotata di registratore audio" (cfr. verbale del 29 aprile 2008, p. 3);

RITENUTO al riguardo che, in assenza di idonei e comprovati elementi (allo stato non desumibili dalla documentazione trasmessa), il trattamento di dati personali connesso alla registrazione di suoni –a prescindere da eventuali profili di liceità penale (cfr. artt. 617, 617 bis e 623 bis c.p.), la cui valutazione è comunque rimessa all´autorità giudiziaria– non risulta conforme al principio di finalità, secondo cui il trattamento deve essere effettuato per finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), finalità che non risultano ricorrere nel caso di specie;

RITENUTO pertanto che, sotto i menzionati profili, il trattamento dei dati personali consistenti nella rilevazione e memorizzazione della voce degli interessati è in violazione del Codice;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il divieto del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, nei confronti della ditta individuale Angelo Crescimone, il divieto dell´ulteriore trattamento della voce degli interessati;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del provvedimento di divieto, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per l´eventuale contestazione della violazione amministrativa concernente l´omessa e inidonea informativa (artt. 13, comma 4, e 161 del Codice);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive alla ditta individuale Angelo Crescimone, ove intenda continuare ad avvalersi del soggetto manutentore che ha accesso ai dati trattati mediante il sistema di videosorveglianza, di designarlo responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 29 del Codice, disponendo altresì, nelle more, il blocco del trattamento limitatamente alla comunicazione a tale soggetto delle immagini registrate, ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice;

2. ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone nei confronti della ditta individuale Angelo Crescimone il divieto dell´ulteriore trattamento della voce degli interessati.

Roma, 2 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli