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Uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile - 19 maggio 2008 [1521729]

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[doc. web n. 1521729]

Uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile - 19 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto recante regole tecnico-operative per l´uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, destinato a sostituire il vigente d.m. 14 ottobre 2004 (in G.U. 19 novembre 2004, n. 272, S.O.).

Il presente parere si riferisce a una versione dello schema che tiene conto delle osservazioni e degli approfondimenti svolti nell´ambito di un incontro tenutosi presso il Ministero.

OSSERVA

Il Garante rileva che sul complesso delle disposizioni dello schema non vi sono osservazioni di fondo da formulare.

Si richiama tuttavia l´attenzione su alcune precisazioni che si ritiene necessario apportare al testo.

1. Mentre nello schema vi sono diverse previsioni sulla documentazione di atti e operazioni del procedimento a fini di documentazione della regolarità del procedimento stesso, non constano analoghe disposizioni volte ad assicurare che nei log del sistema siano tracciate anche le operazioni di consultazione da parte degli utenti e di eventuali interventi modificativi di atti e documenti.

Disposizioni in tal senso sono necessarie per documentare eventuali consultazioni o accessi illegittimi al sistema come, del resto, è previsto nell´analogo schema di decreto relativo ai registri informatizzati, sul quale il Garante ha reso separato parere (art. 10 dello schema sui registri informatizzati).

2. Limitatamente a talune informazioni, si richiama l´attenzione sulla necessità di rivalutare la congruità del periodo "non inferiore a cinque anni" individuato nello schema (artt. 12, comma 4 e 21, comma 11). In proposito, risulta impraticabile un termine di conservazione sostanzialmente indefinito quale quello che deriva dall´impiego dell´espressione "non inferiore a" che, per esigenze di certezza, va, quindi, sostituita prevedendo chiari termini finali di conservazione; ciò risulta, del resto, in altre ipotesi di conservazione di dati previste dallo schema (artt. 29, comma 7, e 35, comma 6).

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto a condizione che vengano recepite tali osservazioni.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto recante regole tecnico-operative per l´uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, a condizione che lo schema sia modificato, nei termini di cui in motivazione, prevedendo:

a) disposizioni volte ad assicurare che nei log del sistema siano tracciate anche le operazioni di consultazione e di eventuali interventi modificativi di atti e documenti da parte degli utenti (punto 1);

b) che la durata della conservazione dei dati di cui agli articoli 12, comma 4 e 21, comma 11 dello schema sia individuata con termine certo (punto 2).

Roma, 19 maggio 2008


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli