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Provvedimento del 15 aprile 2008 [1515023]

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[doc. web n. 1515023]

Provvedimento del 15 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 7 gennaio 2008, presentato da XY S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Marta de Manincor, nei confronti dell´Agenzia delle entrate, con il quale la ricorrente, dopo esser venuta a conoscenza della comunicazione a un terzo, nell´ambito di una richiesta di informazioni ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), dell´estratto di un "processo verbale di constatazione" redatto nei propri confronti, ritenendo tale comunicazione illecita, ha riproposto l´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati contenuti nel verbale con modalità ritenute non conformi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (opposizione già proposta mediante interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. n. 196/2003) e ha formulato una richiesta di rettifica e/o cancellazione e/o blocco dei dati in questione, con la relativa attestazione di cui all´art. 7, comma 3, lett. c), del Codice;

RILEVATO che la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 29 febbraio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota inviata via fax il 31 gennaio 2008 e la memoria del 7 febbraio 2008 con le quali la resistente ha ritenuto lecito il trattamento effettuato rilevando che la comunicazione dei dati relativi alla ricorrente è avvenuta nell´ambito di una richiesta di chiarimenti, inviata, ai sensi dell´art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, a un´altra contribuente a sua volta interessata da un accertamento tributario proprio per operazioni finanziarie intervenute con XY S.p.A. e alla stessa contestate; l´invio, "per stralcio, nella sola parte direttamente rilevante" del "processo verbale di contestazione redatto nei confronti della XY S.p.A." è stato considerato indispensabile, nel caso di specie, per l´Agenzia, al fine di "rappresentare in maniera completa e con precisi riferimenti fattuali l´intera operazione" e le contestazioni operate (considerata anche "la complessità dell´attività di elusione fiscale attribuita alla contribuente" e illustrata nel citato processo verbale), nel rispetto degli obblighi di motivazione degli atti relativi agli accertamenti tributari di cui agli artt. 37-bis, commi 4 e 5,  e 42 del citato d.P.R. n. 600/1973;

VISTO il verbale dell´audizione del 12 febbraio 2008 nel quale la resistente ha ribadito la liceità del trattamento effettuato mediante l´inoltro della richiesta di chiarimenti ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 "finalizzata all´emissione di un avviso di accertamento che è stato notificato alla contribuente il 27 dicembre 2007";

VISTA la memoria pervenuta via fax il 20 marzo 2008 con la quale la società ricorrente ha contestato la liceità della comunicazione dei dati ribadendo l´asserita terzietà della contribuente alla quale i dati sono stati comunicati e l´eccedenza dei dati a quest´ultima trasmessi;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso, dal momento che il trattamento dei dati personali della società ricorrente contenuti nello stralcio di processo verbale di constatazione non risulta effettuato dall´Agenzia delle entrate in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 32 e 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 e in particolare, in ossequio al disposto di quest´ultimo nella parte in cui prevede che, prima dell´inoltro di un avviso di accertamento tributario, debba essere inoltrata al contribuente una richiesta di chiarimenti "nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili" le disposizioni antielusive di cui al medesimo art. 37, commi 1 e 2; ciò tenuto conto che, come si deduce dalla documentazione allegata in atti, al terzo è stato inoltrato solo lo stralcio del processo verbale di constatazione contenente la descrizione dei rapporti societari e delle operazioni contestate che lo vedevano implicato insieme a XY S.p.A.;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 15 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1515023
Data
15/04/08

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)