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Riservatezza nelle operazioni bancarie

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Istituti di credito > Casi particolari > Riservatezza nelle operazioni bancarie

La c.d. "distanza di cortesia", utilizzata da varie banche e in uso presso taluni uffici pubblici, risolvendosi in un approntamento di accorgimenti (cartelli, cordoli, ecc.) idonei a garantire che l´utente impegnato in un´operazione allo sportello abbia a disposizione uno spazio fisico che ne consenta l´esecuzione in forma confidenziale rispetto agli altri utenti presenti, costituisce una misura opportuna per prevenire l´accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi, il quale può avvenire anche in modo "passivo" (cioè sulla scorta del mero ascolto del dialogo tra il cliente e l´operatore).

  • Garante 30 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 58 [doc. web n. 39464]


L´A.B.I., quale associazione di categoria, ha previsto, nell´ambito dei "Principi generali" del codice di comportamento del settore bancario e finanziario, adottato con finalità di autodisciplina, che ciascun istituto di credito debba impegnarsi a "curare le condizioni di accessibilità alle strutture fisiche e la riservatezza nello svolgimento delle operazioni". Ne consegue che la banca, quale titolare del trattamento, è tenuta non solo a garantire - mediante l´adozione di idonee e preventive misure di sicurezza - che le operazioni di trattamento siano eseguite - e, quindi, siano conoscibili - soltanto da parte dei soggetti responsabili o incaricati del trattamento stesso, ma anche ad impedire l´accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati.

  • Garante 30 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 58 [doc. web n. 39464]