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Profili generali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |

PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Attività giornalistica > Pubblicazioni occasionali > Profili generali


L´art. 7, comma 5 ter, lett. n) della legge n. 675/1996, così come modificato dal d.lg. n. 255/1997, esonera dall´obbligo di notificazione coloro che raccolgono ed elaborano temporaneamente dati finalizzati alla pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. Pertanto, tale ipotesi di esonero - a cui sono estranei i giornalisti, i pubblicisti ed i praticanti, che sono autorizzati ad effettuare una notificazione in forma semplificata - si applica non solo agli innumerevoli soggetti che collaborano saltuariamente con quotidiani, collane e periodici (pubblicati anche per via telematica) o che sono autori di libri ed opere audiovisive, ma anche agli editori ed ai produttori che curano la materiale confezione delle pubblicazioni e delle espressioni letterarie ed artistiche.

  • Garante 24 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 50 [doc. web n.  41822]


Nel disciplinare per regolamento la conoscibilità delle informazioni in suo possesso, l´ente locale (nella specie il comune) può contemplarne la diretta divulgabilità tramite riviste e notiziari, anche telematici, curati dall´ente stesso. Poiché la loro pubblicazione ricade nell´ampia nozione di trattamento finalizzato "esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero", l´ente locale deve tenere conto della disciplina del trattamento dei dati a fini giornalistici e di divulgazione anche temporanea delle manifestazioni del pensiero prevista dall´art. 25 della legge n. 675/1996.

  • Garante 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 21 [doc. web n.  40229]


Le norme della legge n. 675/1996 relative al trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d) e 25), nonché le disposizioni contenute nel codice deontologico del settore (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 1998 n. 179), si applicano anche ad ogni trattamento temporaneo finalizzato esclusivamente a pubblicazioni occasionali.

  • Garante 28 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 13 [doc. web n.  39752]


La disciplina che regola il trattamento di dati personali in ambito giornalistico si applica anche ai trattamenti di dati effettuati per finalità di manifestazione del pensiero attraverso la pubblicazione occasionale di articoli o saggi su siti Internet.

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 3 [doc. web n.  1065798]