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Tecnici radiologi

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Regimi particolari di pubblicità degli atti > Casi particolari > Ordini professionali > Tecnici radiologi

Il d.P.R. n. 221/1950, nel disporre annualmente la stampa e la pubblicazione degli albi degli ordini delle professioni sanitarie - tra cui quello dei tecnici sanitari di radiologia medica - e il loro invio a vari soggetti ed amministrazioni pubbliche, ne determina, di fatto, una diffusa conoscibilità presso le amministrazioni destinatarie. Per quanto concerne tale diffusione, la legge n. 675/1996 esclude che debba essere acquisito il consenso degli interessati quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b)).

  • Garante 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 12 [doc. web n. 41075]