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Medici

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Regimi particolari di pubblicità degli atti > Casi particolari > Ordini professionali > Medici

Poiché gli albi dei medici chirurghi sono soggetti ad un regime di pubblicità (art. 3 del d.lg. C.p.S n. 238/1946; artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 221/1950) che, di fatto, ne consente la conoscibilità da parte di chiunque, ai sensi dell´art. 27, commi 2 e 3 della legge n. 675/1996, gli ordini professionali possono sia consegnare copia di detti albi ad altri enti pubblici, AA.SS.LL. o ordini provinciali, sia comunicare e diffondere a privati od enti pubblici economici i dati personali in essi contenuti.

  • Garante 30 giugno 1997, in Bollettino n. 1, pag. 33 [doc. web n. 39320]