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Camere di commercio

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Regimi particolari di pubblicità degli atti > Casi particolari > Camere di commercio

Ai sensi dell´art. 1 della legge n. 77/55, la competenza relativa alla pubblicazione ufficiale dell´elenco dei protesti cambiari è attribuita alle camere di commercio che vi provvedono, a norma dell´art. 3-bis della legge n. 480/1995 (come modificato dalla legge n. 235/2000), mediante il relativo registro informatico, nel quale la notizia di ciascun protesto levato è conservata per cinque anni dalla data di registrazione. Il regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti (d.m. n. 316 del 9 agosto 2000) prevede, inoltre, la cessazione della pubblicazione del bollentino cartaceo allo scadere del termine di centottanta giorni dall´entrata in vigore del regolamento. Ne consegue che, a partire dal 15 maggio 2001, le camere di commercio potevano fornire notizie in merito ai protesti unicamente attraverso il sistema operativo previsto per il registro informatico.

  • Garante 30 ottobre 2002 [doc. web n. 1138468]