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Anagrafe e stato civile

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Regimi particolari di pubblicità degli atti > Casi particolari > Anagrafe e stato civile

La legge n. 675/1996 non ha modificato la normativa concernente la tenuta dei registri dello stato civile e quella relativa alle anagrafi della popolazione, così come rispettivamente delineate dal r.d. n. 1238/1939, dal codice civile, dalla legge 24 dicembre 1954 n. 1228, dal d.P.R. n. 223/1989 e dalla legge n. 127/1997. Pertanto, ai sensi dell´art. 27, commi 2 e 3 della legge n. 675/1996, è lecito il rilascio a terzi, da parte del Comune, di certificazioni anagrafiche, purché risultino osservati i limiti stabiliti in materia dagli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 223/1989; al contrario, deve ritenersi illegittima la prassi di un Comune di fornire dati ed elenchi a terzi (nel caso di specie i nominativi dei nati e dei deceduti nel territorio comunale alle redazioni dei giornali locali) al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile, degli atti anagrafici o di altra normativa.

  • Garante 22 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 43 [doc. web n. 30927]


Ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, è illegittima la prassi degli uffici comunali di fornire dati ed elenchi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altra normativa.

  • Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 65 [doc. web n. 41055]


Mentre è possibile, ai sensi del d.P.R. n. 352/1992, la diffusione a terzi - che ne facciano richiesta - di singole notizie relative a nascite, morti o matrimoni acquisite caso per caso dall´ufficiale di stato civile, è contraria ai principi fissati dalla legge n. 675/1996 la prassi di richiedere al medesimo la redazione quotidiana di interi elenchi di nati, deceduti o nubendi da pubblicare con assiduità sugli organi di stampa.

  • Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 65 [doc. web n. 41055]


Le pubblicazioni di matrimonio di cui agli artt. 93 e ss. del codice civile, consistendo unicamente in affissioni all´albo pretorio dei comuni di residenza dei nubendi, sono pubbliche e, come tali, possono essere visionate da chiunque e riferite sugli organi di stampa, ma non possono essere comunicate o diffuse da parte dell´ufficiale di stato civile al di fuori dei modi espressamente previsti dalla normativa in materia. A fortiori, tale divieto di comunicazione e diffusione vale per le richieste di pubblicazione che, non solo possono non sfociare nella pubblicazione (art. 98 c.c.), ma sono annotate nell´apposito registro per il quale valgono, in via generale, le norme stabilite dal codice civile e dal r.d. n. 1238/1939 per i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, che non prevedono una loro libera consultabilità da parte dei privati. È irrilevante, in ogni caso, qualsiasi consenso fornito dagli interessati alla diffusione di tali elenchi, vertendosi in tema di trattamento di dati operato da soggetti pubblici.

  • Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 65 [doc. web n. 41055]


Ai sensi del combinato disposto dell´art. 27 della legge n. 675/1996 e dell´art. 34 del d.P.R. n. 223/1989, l´ufficiale dell´anagrafe può rilasciare - anche periodicamente - elenchi di iscritti all´anagrafe della popolazione residente solo alle amministrazioni pubbliche, che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1); al contrario, tali elenchi non possono essere rilasciati in favore di privati, ai quali i dati anagrafici possono essere comunicati in forma anonima ed aggregata, qualora ne sia fatta richiesta per fini statistici e di ricerca e il Comune disponga di idonee apparecchiature (art. 34, comma 2).

  • Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 4, pag. 72 [doc. web n. 42200]


La circostanza che l´iscrizione nell´elenco degli elettori dei Comites, di per sé soggetta a pubblicità, venga effettuata d´ufficio sulla base degli schedari istituiti a norma dell´art. 67 del d.P.R. n. 200/1967 (c.d. anagrafe consolare), non consente un´estensione del medesimo regime di conoscibilità in favore di detti schedari, ostandovi non solo il dettato normativo di cui alla legge n. 205/1985, ma anche la disciplina fissata dall´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996 che, in relazione al trattamento dei dati in ambito pubblico, consente la comunicazione a terzi solo in presenza di una puntuale disposizione di legge o di regolamento.

  • Garante 18 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 21 [doc. web n. 39636]


Con riferimento alla c.d. "anagrafe consolare", la disciplina anagrafica di cui al d.P.R. n. 223/1989 è applicabile - in quanto compatibile - soltanto in relazione ai dati relativi all´iscrizione nello schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione consolare (dati anagrafici e professionali) e non anche per altri dati ivi contenuti (atti o fatti relativi allo status di cittadino, al godimento dei diritti civili e politici, ecc.) che, per espressa disposizione di legge, possono essere utilizzati dall´ufficio consolare per "finalità di tutela degli interessi del connazionale" (art. 67, u.c.). Pertanto, questi ultimi dati sono divulgabili a terzi nei limiti in cui ciò sia eventualmente previsto da specifiche disposizioni normative diverse da quelle relative al rilascio degli atti anagrafici, ferma restando, in ogni caso, l´eventuale loro comunicabilità ove ricorrano i presupposti di cui all´art. 27, commi 2 e 3 della legge n. 675/1996.

  • Garante 18 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 21 [doc. web n. 39636]


Gli schedari istituiti a norma dell´art. 67 del d.P.R. n. 200/1967 (c.d. "anagrafe consolare") debbono ritenersi pubblici in quanto contenenti notizie che, essendo acquisite dai singoli uffici consolari per il tramite delle dichiarazioni rese dai cittadini che trasferiscono la residenza all´estero, vanno considerate anch´esse pubbliche alla stregua di quanto previsto dall´art. 1, comma 12 della legge n. 470/1988. Inoltre, poiché tali schedari costituiscono, ai sensi dell´art. 1 del d.P.R. n. 323/1989, parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954 n. 1228, si deve ritenere che i dati anagrafici in essi contenuti siano conoscibili, oltre che dietro apposita richiesta di certificazione avanzata ex art. 67, comma 2 del d.P.R. n. 200/1967, anche in base agli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 223/1989.

  • Garante 18 maggio 1999, in Bollettino n. 8, pag. 21 [doc. web n. 39636]


La legge n. 675/1996, recante norme in materia di protezione dei dati personali, non ha modificato direttamente la normativa relativa ai registri dello stato civile e alla disciplina degli atti anagrafici, né ha introdotto ulteriori divieti di rendere conoscibili le informazioni in questione, ma ha previsto che le amministrazioni e gli enti pubblici, in un quadro di maggiore trasparenza, possono diffondere i dati personali da essi detenuti quando ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento rispettando, peraltro, il limite e le modalità previste dalla specifica disciplina di settore (art. 27, comma 3).

  • Garante 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 21 [doc. web n. 40229]


Fatta salva la particolare disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi posta dalla legge n. 241/1990, la cui perdurante applicabilità non è pregiudicata dalle disposizioni contenute nella legge n. 675/1996 e nel d.lg. n. 135/1999, non è possibile comunicare o diffondere a privati i dati personali provenienti dagli archivi anagrafici al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla normativa di settore (v. artt. 32 e 34, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 223/1989).

  • Garante 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 21 [doc. web n. 40229]


Non risultano compatibili con la disciplina anagrafica vigente e, conseguentemente, con i principi posti dall´art. 27 della legge n. 675/1996, sia la libera consultazione diretta delle anagrafi (attraverso, ad esempio, l´interrogazione individuale o di massa di qualsiasi dato contenuto negli archivi), sia una loro indifferenziata interconnessione con le banche dati del soggetto che richiede le informazioni.

  • Garante 26 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 15 [doc. web n. 39300]


Gli archivi anagrafici non permettono un prelevamento diretto dei dati, fuori dai casi espressamente consentiti; inoltre, i dati anagrafici, a parte le certificazioni rilasciabili a chiunque ne faccia richiesta, possono essere comunicati all´esterno solo a pubbliche amministrazioni e per "esclusivo uso di pubblica utilità" (art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 223/1989).

  • Garante 20 giugno 2000, in Bollettino n. 13, pag. 11 [doc. web n. 40441]


L´accesso, costante e indiscriminato, da parte dei privati a tutte le informazioni non sensibili contenute nella banca dati anagrafica di un Comune è precluso in radice e non può essere disposto dall´ente locale chiedendo il consenso degli interessati alla comunicazione dei propri dati personali. Le disposizioni del regolamento anagrafico prevedono, infatti, la comunicazione (e non la diffusione) dei dati anagrafici solo ad amministrazioni pubbliche, e non anche ai privati, e per soli fini di pubblica utilità (art. 34 del d.P.R. n. 223/1989).

  • Garante 5 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 22 [doc. web n. 40273]