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Non luogo a provvedere e contestazione di violazione amministrativa

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Non luogo a provvedere > Non luogo a provvedere e contestazione di violazione amministrativa

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti in una perizia medico legale e detenuti da una compagnia di assicurazione, devono essere comunicati per il tramite di un medico di fiducia allo scopo nominato dal titolare o dall´interessato. Ove non venga rispettata tale modalità di comunicazione, va contestata la relativa violazione amministrativa anche nel caso in cui il ricorso al Garante sia stato definito con pronuncia di non luogo a provvedere, per essere stata integralmente soddisfatta la richiesta di accesso ivi formulata (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 16 [doc. web n. 1065810]