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Propaganda elettorale

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Informativa > Oggetto > Propaganda elettorale

L´uso, a fini di propaganda elettorale, dei dati degli iscritti ad un´associazione deve essere previsto espressamente nello statuto dell´associazione stessa o in una chiara informativa resa agli interessati, formulata secondo le prescrizioni contenute nell´art. 10 della legge n. 675/1996, onde permettere loro una consapevole manifestazione di volontà diretta a consentire, o meno, tale trattamento (fattispecie nella quale il Garante ha segnalato all´associazione la necessità di astenersi, in difetto delle menzionate condizioni, dal comunicare i dati degli associati ad un candidato ad una consultazione elettorale al fine di sostenerne la candidatura).

  • Garante 9 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 17 [doc. web n. 39937]