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Differimento dell'accesso a dati utilizzabili in giudizio - 10 dicembre 2007 [1497600]

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[doc. web n. 1497600]

Differimento dell´accesso a dati utilizzabili in giudizio - 10 dicembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 luglio 2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Claudio Severini, nei confronti di Itas Assicurazioni S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazione a un infortunio verificatosi in data 14 aprile 2006, ha ribadito la richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della predetta società, con specifico riferimento alle  valutazioni e ai giudizi espressi dal predetto perito fiduciario; ciò, anche in relazione all´offerta di una somma, a titolo di indennizzo, ritenuta inadeguata in relazione al danno lamentato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessato, nonché la successiva nota del 23 ottobre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 3 settembre 2007 con la quale la società resistente ha dichiarato che, "essendo palese la situazione di conflittualità in corso tra la società e l´assicurato, l´instaurarsi di una causa civile è altamente probabile" e che ritiene pertanto sussistenti i presupposti per il "differimento dell´accesso ai sensi dell´art. 8, comma 1, lett. e) del d.lg. n. 196/2003 in relazione a dati che il ricorrente intenderebbe utilizzare per ottenere, anche in sede giudiziaria, una pronuncia favorevole ad una maggiore quantificazione del danno patito";

VISTA la memoria datata 18 settembre 2007 con la quale il ricorrente ha rinnovato la richiesta di conoscere le valutazioni espresse nella perizia medico-legale cui è stato sottoposto;

VISTA la nota datata 9 novembre 2007 con la quale la società resistente ha dichiarato quanto segue: "in data 14 maggio c.a. il nostro Ufficio liquidazione sinistri metteva a disposizione del ricorrente l´importo offerto a mezzo assegno con specifica della valutazione medico-legale a supporto della somma stessa e … pertanto, pur non consegnando copia integrale della perizia medica, provvedeva comunque a comunicare i dati oggettivi risultanti dalla stessa";

VISTO che nella medesima nota la resistente ha ribadito di voler invocare il "differimento dell´accesso ai dati, in quanto il ricorrente intenderebbe utilizzare le informazioni contenute nella relazione medico-legale per tentare di ottenere anche in sede giudiziaria una pronuncia favorevole ad una maggiore quantificazione del danno patito";

CONSIDERATO che le perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo (come quella oggetto di richiesta da parte del ricorrente) comprendono dati personali dell´interessato anche nella parte contenente valutazioni e giudizi del perito;

CONSIDERATO che l´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che, nel caso in esame, sussiste la documentata esigenza di non pregiudicare l´esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento nell´attuale fase precontenziosa che, in ragione delle iniziative intraprese dall´interessato, risulta allo stato preludere all´instaurazione di una controversia giudiziaria. Ciò, in relazione agli specifici profili messi in luce dalla compagnia di assicurazione e, in particolare, agli "elementi contenuti nella perizia del medico legale incaricato dalla compagnia costituenti informazioni riservate di carattere tecnico-valutativo rivolte alla stessa e rientranti nell´ambito di un più ampio servizio di consulenza prestato";

RILEVATO che, alla luce degli elementi di valutazione forniti dal titolare del trattamento, appare allo stato legittimamente invocato il differimento temporaneo del diritto di accesso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

rigetta il ricorso.

Roma, 10 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli