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Modalità di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille Irpef delle associazioni sportive - 21 febbraio 2008 [1497596]

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[doc. web n. 1497596]

Modalità di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille Irpef delle associazioni sportive - 21 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;

Vista la richiesta di parere del Ministero della solidarietà sociale;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Il Ministero della solidarietà sociale ha chiesto il parere del Garante su uno schema di d.P.C.M. riguardante le modalità di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille Irpef delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

Lo schema è stato predisposto a seguito dell´ammissione al riparto della quota del 5 per mille Irpef delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale tenuto dal Coni e intende disciplinare la determinazione, il riparto e la corresponsione di tale quota per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 (art. 20, comma 2, d.l. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 222/2007).

In particolare, si prevede che le associazioni che hanno presentato, in precedenza,  in via telematica la domanda di iscrizione all´elenco degli enti del volontariato possano essere ammesse al beneficio qualora trasmettano all´Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la sussistenza alla data di invio della domanda e la permanenza del requisito di iscrizione nel registro tenuto dal Coni (artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, dello schema; art. 1, commi 337, lett. a) e 340 l. n. 266/2005; art. 1, comma 1234, lett. a), l. n. 296/2006; d.P.C.M. 20 gennaio 2006 e d.P.C.M. 16 marzo 2007).

Lo schema reca, in allegato, i modelli da utilizzare per rendere la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà (allegati 1 e 2); in calce a tali modelli è riportato il testo dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

OSSERVA

La normativa richiamata in premessa ha disciplinato il procedimento di individuazione dei soggetti ammessi al riparto del beneficio del 5 per mille Irpef.
In particolare, si è previsto in passato che i soggetti interessati a partecipare al riparto potessero iscriversi per via telematica in un apposito elenco, tenuto dall´Agenzia delle entrate e pubblicato sul sito web dell´Agenzia. Ciò, utilizzando moduli di domanda conformi ai facsimili allegati al d.P.C.M. 20 gennaio 2006 (per l´esercizio finanziario 2006, allegato 1), sul quale il Garante ha reso parere in data 18 gennaio 2006, e al d.P.C.M. 16 marzo 2007 (per l´esercizio finanziario 2007, allegato 1), adottato in assenza del parere del Garante. Tali facsimili di domanda recavano un testo di informativa ai sensi dell´articolo 13 del Codice, riferita anche ai dati personali conferiti in sede di autocertificazione.

Si è altresì previsto, sempre in passato, che i legali rappresentanti dei soggetti che avevano presentato la domanda inviassero all´Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà relativa ai requisiti prescritti, quale condizione necessaria per l´ammissione al riparto della quota.

L´odierno schema di decreto si riferisce solo alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato in precedenza la predetta domanda di iscrizione all´elenco degli enti di volontariato, utilizzando moduli di domanda conformi ai menzionati facsimili. A tali soggetti si chiede ora di attestare, con un´autocertificazione conforme ai modelli allegati allo schema (per l´esercizio finanziario 2006 e 2007), il possesso -alla data di invio della domanda- e la permanenza del requisito di iscrizione in un registro tenuto dal Coni. Tali modelli di autocertificazione prevedono, in calce, una nuova, sintetica informativa ai sensi del predetto articolo 13.

Nel prevedere tale nuova informativa l´amministrazione richiedente sembra ravvisare l´esigenza di una nuova informativa, probabilmente in considerazione del fatto che con i nuovi modelli di autocertificazione si richiedono talune informazioni ulteriori rispetto a quelle già raccolte in passato. Qualora tale scelta sia confermata dall´amministrazione stessa, risulta necessario che il testo dell´informativa presente nei modelli di dichiarazione sostitutiva allegati allo schema sia perfezionato in conformità a quanto previsto dal predetto articolo 13, tenendo anche conto dell´informativa apposta in calce al modulo di iscrizione al menzionato elenco.

Pur con questa osservazione, può essere espresso un parere favorevole sullo schema di decreto, non emergendo altri profili critici per quanto di competenza del Garante.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto recante le modalità di inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille Irpef delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, a condizione che l´amministrazione richiedente, qualora intenda rendere una nuova informativa in calce ai modelli di dichiarazione sostitutiva, ne riformuli il testo in conformità a quanto previsto dall´articolo 13 del Codice, tenendo anche conto dell´informativa apposta in calce al modulo di iscrizione all´elenco.

Roma, 21 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli