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Provvedimento del 17 gennaio 2008 [1490169]

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[doc. web n.1490169]

Provvedimento del 17 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 16 ottobre 2007, presentato da XY nei confronti dell´avv. Letizia Carinelli con il quale lo stesso, dopo aver ricevuto al proprio indirizzo aziendale di posta elettronica una comunicazione proveniente dall´avvocato resistente, legale della propria moglie nell´ambito di un procedimento giudiziario di separazione personale tra coniugi, ha ribadito le richieste già avanzate con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) al fine di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché della loro origine, della logica, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato;

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto anche la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e in particolare dell´indirizzo di posta elettronica utilizzato, nonché l´attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 29 novembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota pervenuta via fax il 31 ottobre 2007 e la memoria del 5 novembre 2007 con le quali l´avv. Carinelli, nel fornire alcune indicazioni in ordine a finalità, modalità e logica del trattamento effettuato, ha, tra l´altro, dichiarato di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica e di averlo utilizzato al solo fine di avere "un mezzo certo e immediato" per comunicare con il ricorrente in una fase in cui lo stesso, al quale era urgente inviare alcune comunicazioni, risultava privo di legale di fiducia; ciò, tenuto conto che la propria assistita le aveva comunicato che "l´accesso a detta casella di posta elettronica era possibile esclusivamente al sig. XY a mezzo di sua password personale riservata", risultando, peraltro, tale casella utilizzata dal ricorrente per spedire e ricevere "ripetutamente (…) comunicazioni del tutto personali";

VISTE le note pervenute il 6 e il 13 novembre 2007 con le quali il ricorrente ha ritenuto insufficiente il riscontro in ordine all´origine dei dati trattati, alle modalità di trattamento e alla richiesta di accesso ai dati che lo riguardano;

VISTE le ulteriori note pervenute l´8 novembre e il 14 dicembre 2007 con le quali la resistente, nel precisare di detenere i dati personali del ricorrente forniti dalla sua assistita e necessari per assistere quest´ultima nell´ambito del procedimento di separazione giudiziale tra coniugi avviato dinanzi al Tribunale di Milano, ha allegato copia della documentazione contenente tali dati;

RITENUTO di  dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tutte le richieste presentate, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico dell´avv. Letizia Carinelli, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli