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Provvedimento del 10 gennaio 2008 [1488872]

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[doc. web n.1488872]

Provvedimento del 10 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 6 febbraio 2007, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), mediante la quale XY, nel contestare "l´erroneo invio di estratti conto in via telematica su casella di posta elettronica senza specifica autorizzazione" (relativi a un conto corrente di cui l´interessato era titolare presso la Cassa rurale di Aldeno e Cadine-Banca di credito cooperativo) chiedeva a tale istituto di credito la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 4 ottobre 2007, con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesca De Padova, unitamente ad alcune richieste non riferite agli specifici diritti tutelati dall´art. 7 del Codice, ha ribadito nei confronti di Cassa rurale di Aldeno e Cadine-Banca di Credito cooperativo le sole richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano con specifico riferimento ai dati relativi al citato conto corrente (contraddistinto dal n. 41224); ciò in quanto, in ordine a tale rapporto contrattuale, è sorta una controversia con la banca a seguito del contestato invio da parte di quest´ultima "delle contabili ed estratti conto" per via telematica, anziché tramite l´invio delle stesse presso un´apposita "casella bancaria" sita nella filiale di Mattarello;

rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto anche il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 12 novembre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 25 ottobre 2007 con la quale l´istituto resistente ha sostenuto: a) di voler "aderire spontaneamente alla richiesta di accesso ai dati relativi al rapporto estinto", invitando il ricorrente "a prendere contatto con la Direzione (…) per concordare le modalità della consegna (…)" delle informazioni richieste; b) di non aver "designato al proprio interno un responsabile del trattamento";

VISTA la memoria datata 28 novembre 2007 con la quale il ricorrente, nel sottolineare comunque l´illecito trattamento, a suo avviso, posto in essere, ha preso atto di quanto assicurato dalla banca in ordine alla consegna delle informazioni richieste (che la stessa, sempre a suo avviso, "ben avrebbe potuto fornire al ricorrente fin dal febbraio 2007") ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente, nel corso del procedimento, fornito un sufficiente riscontro alle richieste puntualizzate dal ricorrente nell´atto di ricorso, dichiarando in particolare (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) di voler aderire spontaneamente alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente;

RITENUTO che resta naturalmente impregiudicata la possibilità per il ricorrente di chiedere, ove del caso, dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria il risarcimento dei danni subiti in relazione al contestato trattamento posto in essere dall´istituto di credito;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Cassa rurale di Aldeno e Cadine-Banca di credito cooperativo, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli