g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 10 gennaio 2008 [1486725]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1486725]

Provvedimento del 10 gennaio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in via d´urgenza l´8 ottobre 2007 da XY e ZK (rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Romani e Valentina Sgroi presso il cui studio hanno eletto domicilio) che, in qualità di genitori del minore ZY, deceduto nel WZ, hanno chiesto la cancellazione dal sito Internet "www.netweek.it", di cui è risultata titolare D Media Group S.p.A., di una "riproduzione fotografica dell´immagine" del proprio figlio che era stata esposta, durante il funerale, "a fianco del libro firme" e "provvisoriamente sulla lapide"; rilevato che i ricorrenti ritengono illecita tale pubblicazione in quanto non giustificata dal corretto esercizio del diritto di cronaca, tenuto conto del fatto che l´immagine sarebbe "collocata sul sito senza nemmeno essere corredata del relativo articolo giornalistico" e che la stessa viene offerta in vendita presso il sito medesimo; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note dell´11 ottobre e del 7 novembre 2007 con le quali questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la successiva nota del 29 novembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata il 12 novembre 2007 con la quale la resistente, nel sostenere che il trattamento dei dati relativi al minore sarebbe stato effettuato nell´ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ha dichiarato che "la messa in vendita dell´immagine del minore deceduto (…) è stato (…) frutto di un errore umano" dovuto all´errata attribuzione alla foto in questione del codice identificativo che consente la vendita sul sito di alcune tipologie di fotografie; rilevato che la resistente ha dichiarato che "la redazione del sito Netweek, accortasi dell´errore ha immediatamente ricodificato l´immagine del minore, la quale (…) non risulta più in vendita ai lettori del sito web" e che dal 9 novembre 2007 la foto del minore è stata rimossa dal sito "www.netweek.it";

VISTA la memoria con la quale, il 26 novembre 2007, nel prendere atto dell´intervenuta cancellazione, i ricorrenti hanno confermato le proprie perplessità in ordine alla liceità anche della sola pubblicazione della fotografia in questione a suo tempo effettuata;

VISTE le ulteriori memorie inviate il 13 e il 14 dicembre 2007 con le quali la resistente (rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare De Carolis e Rita Croce), nel sostenere che il ricorso sarebbe inammissibile "per inesistenza della normativa richiamata" (facendo lo stesso riferimento alla legge n. 675/1996 ormai abrogata),  ha ribadito la liceità della pubblicazione effettuata, illustrando le circostanze che avrebbero portato la fotografa a "riprendere fotograficamente la foto posizionata fuori dalla chiesa" e a ritenere autorizzata la sua pubblicazione;

RILEVATO che i ricorrenti hanno sufficientemente dimostrato le ragioni di urgenza (connesse alla commercializzazione in rete dell´immagine del figlio) che hanno portato alla presentazione del ricorso senza il previo interpello di cui all´art. 146 del Codice, ricorso chiaramente riferito alla disciplina di protezione dei dati personali –per quanto formulato con riferimento alla previgente legge n. 675/1996– e indirizzato ad una società (risultante peraltro come registrant del sito Internet in questione) incorporata dall´attuale resistente;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, tenuto conto del riscontro fornito dalla resistente che risulta aver rimosso la contestata riproduzione fotografica dell´immagine del minore dal proprio sito Internet;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di D Media Group S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 10 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli