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Condominio negli edifici

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Diritto di accesso > Casi particolari > Condominio negli edifici

La normativa in materia di protezione dei dati personali tutela il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile del trattamento, senza ritardo, la conferma dell´esistenza o meno di dati personali che riguardano il richiedente, non anche di dati relativi ad un terzo. L´amministratore di un condominio può quindi esercitare tale diritto – al pari di tutti gli altri diritti attribuiti dalla citata normativa – solo ove i dati personali oggetto di trattamento siano riferiti al condominio, e non a singoli condomini o ad altre persone, in difetto di una delega o procura che i condomini o eventuali altri interessati gli abbiano preventivamente rilasciato. In mancanza di detti documenti, il ricorso presentato dall´amministratore al Garante va pertanto dichiarato inammissibile (fattispecie relativa alla istallazione da parte di un terzo di una telecamera – peraltro rivelatasi inerte – apparentemente in grado di riprendere il transito dei condomini).

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084610]