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Regione Toscana: programma statistico regionale 2006-2008 - 25 luglio 2007 [1428057]

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[doc. web n. 1428057]

Regione Toscana: programma statistico regionale 2006-2008 - 25 luglio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale;

Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A3 al Codice);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 18/R  recante il "Regolamento di attuazione dell´articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo)" e, in particolare, la scheda 32 del relativo allegato A, concernente i trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti Sistan (ufficio di statistica della Regione);

Vista la richiesta di parere sullo schema del Programma statistico regionale 2006-2008 trasmessa dalla Regione Toscana il 12 marzo 2007, così come integrato e modificato in data 4 giugno, 12 luglio e, da ultimo, 13 luglio 2007 a seguito dei chiarimenti e delle informazioni richieste dall´Ufficio;

Viste le valutazioni di competenza della Commissione per la garanzia dell´informazione statistica istituita ai sensi dell´art. 12 del d. lg. n. 322/1989 (nota del 28 giugno 2007);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

La Regione Toscana ha chiesto al Garante il parere sul Programma statistico regionale (Psr) 2006-2008, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 18/R recante il "Regolamento di attuazione dell´articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo)", allegato A, scheda 32, concernente i trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti Sistan (ufficio di statistica della Regione).

La regione dichiara che nella predisposizione del Programma sono state tenute in considerazione le osservazioni e le indicazioni contenute nel parere espresso dal Garante sul Programma statistico nazionale (Psn) 2007-2009 con provvedimento del 9 novembre 2006 .

OSSERVA:

Il presente parere è reso in quanto l´attività in esame comporta anche un trattamento di dati sensibili e giudiziari (art. 20 del Codice). Pertanto, benché la Regione abbia trasmesso per l´esame del Garante l´intero Psr 2006-2008, il medesimo parere è espresso esclusivamente sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari specificamente contemplati nelle schede relative ai progetti contenute nell´allegato al Psr, non compresi nel Psn 2007-2009.

Eventuali "operazioni di elaborazione o analisi statistica di iniziativa regionale di dati relativi ad adempimenti Psn" derivanti da trattamenti di cui la regione non è titolare (v. pag. 12 del Psr in esame), oltre a dover rispettare le disposizioni normative applicabili al Sistan e le istruzioni impartite nell´ambito del Psn, potranno essere effettuate solo se indicate specificamente, unitamente ai tipi di dati trattati, in progetti di ricerca statistica da allegare al Psr per ottenere un nuovo parere del Garante (scheda 32 dell´allegato A al d.P.G.r., n. 18/R/2006).

 

1. Designazione di responsabili e incaricati
Ai fini dell´applicabilità del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, richiamato anche dalla scheda 32 dell´allegato A al d.P.G.r., n. 18/R/2006, tutte le rilevazioni ed elaborazioni poste in essere dalla regione e contenute nel Programma devono essere effettuate dall´Ufficio di statistica (art. 1, comma 1, del codice deontologico).

La regione, comunque, deve prestare attenzione nella scelta dei soggetti, responsabili e incaricati, ai quali affidare, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice, fasi di rilevazione ed elaborazione, assicurandosi che possiedano requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle istruzioni da impartire e della specifica normativa in materia di protezione di dati personali in ambito statistico.

 

2. Raccolta dei dati sensibili e giudiziari
Si prende atto delle modifiche apportate alle schede trasmesse con nota del 4 giugno 2007 rispetto alla prima versione contenuta nella bozza del Programma sottoposto all´esame del Garante.

Parte delle modifiche scaturiscono da una rivalutazione da parte della regione in ordine all´origine dei dati trattati per scopi statistici, distinguendo i casi in cui si prevede di elaborare dati già trattati lecitamente dall´amministrazione regionale per fini amministrativi da quelli in cui si intende rilevarli presso gli interessati o presso terzi (rilevazione, quest´ultima, da effettuarsi nel rispetto delle specifiche disposizioni applicabili al trattamento di dati personali sensibili e giudiziari).

In seguito a tale rivalutazione, la regione dichiara ora che la maggior parte dei progetti di ricerca statistica che comportano un trattamento di dati sensibili e giudiziari contenuti nelle schede allegate al Psr e non contenute nel Psn, originariamente qualificati come rilevazioni, sono in realtà elaborazioni di dati già trattati dalla stessa per fini amministrativi.

Per quanto riguarda, invece, le schede relative alle elaborazioni TRA 12 –Incidenti stradali e FAM 01– Analisi relative alle indagini multiscopo sulle famiglie, l´acquisizione dei dati originariamente rilevati da titolari diversi dalla regione (Ministero della salute e Istat) per scopi statistici dovrà essere effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni di settore (Programma statistico nazionale o altra fonte normativa idonea, ai sensi dell´art. 20 del Codice, a consentire tale operazione di trattamento di dati sensibili).

In ogni caso, si evidenzia che i trattamenti effettuati per scopi statistici potranno essere effettuati lecitamente nella sola misura in cui garantiscano la volontarietà dell´adesione alla ricerca da parte degli interessati. Occorre pertanto che il trattamento dei dati avvenga con modalità in concreto idonee ad assicurare il rispetto dell´eventuale volontà dell´interessato di non aderire alla ricerca statistica, anche quando i dati siano raccolti presso terzi, ovvero siano originariamente raccolti dalla regione per scopi diversi; ciò, anche attraverso un´idonea informativa da rendere al momento della raccolta dei dati presso l´interessato, ovvero prima dell´utilizzo dei dati nell´ambito della ricerca statistica (vedi anche il citato provvedimento del Garante del  9 novembre 2006 ).

 

3. Anonimizzazione dei dati dopo la raccolta
Analogamente a quanto rilevato da questa Autorità nei pareri espressi sui programmi statistici nazionali, tutte le elaborazioni in esame derogano all´obbligo generale di rendere anonimi i dati dopo la raccolta (art. 6-bis, comma 5, d.lg. n. 322/1989). In tali casi, anche quando venga utilizzato l´identificativo universale previsto dalla scheda 12 dell´allegato A al d.P.G.r., n. 18/R/2006, occorre quindi specificare analiticamente nelle schede, nel rispetto del principio di indispensabilità di cui all´art. 22 del Codice, le comprovate esigenze da cui emerga l´impossibilità di rendere anonimi i dati dopo la raccolta.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. g) e 20 del Codice, esprime parere favorevole sullo schema del Programma statistico regionale 2006-2008 predisposto dalla regione Toscana, limitatamente ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari ivi contemplati non compresi nel Programma statistico nazionale 2007-2009, a condizione che vengano rispettate le indicazioni fornite nei punti da 1) a 3) del presente parere riguardanti:

  • eventuali "operazioni di elaborazione o analisi statistica di iniziativa regionale di dati relativi ad adempimenti Psn" derivanti da trattamenti di cui la Regione non è titolare (v. pag. 12 del Psr in esame); tali operazioni, oltre a dover rispettare le disposizioni normative applicabili al Sistan e le istruzioni impartite nell´ambito del Psn, potranno essere effettuate solo se indicate specificamente, unitamente ai tipi di dati trattati, in progetti di ricerca statistica da allegare al Psr per ottenere un nuovo parere del Garante;
  • tutte le rilevazioni ed elaborazioni poste in essere dalla regione e contenute nel Programma devono essere effettuate dall´Ufficio di statistica;
  • l´acquisizione dei dati originariamente rilevati per scopi statistici da altri soggetti titolari diversi dalla Regione dovrà essere effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni di settore;
  • l´individuazione di modalità in concreto idonee ad assicurare il rispetto dell´eventuale volontà dell´interessato di non aderire alla ricerca statistica, anche quando i dati siano raccolti presso terzi;
  • l´indicazione analitica nelle schede, anche laddove venga utilizzato l´identificativo universale previsto dalla scheda 12 dell´allegato A al d.P.G.r., n. 18/R/2006, delle comprovate esigenze da cui emerga l´impossibilità di rendere anonimi i dati dopo la raccolta.

Roma, 25 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
FORTUNATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli