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14. Libere professioni.Relazione 2006 - Parte II - L'attività svolta dal Garante - 12 luglio 2007 [1425004]

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[doc. web n. 1425004]

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Relazione 2006 - Parte II - L´attività svolta dal Garante - 12 luglio 2007

 

14. Libere professioni

Con deliberazione del 15 dicembre 2005 e decorrenza dal 1° gennaio 2006, il Garante ha istituito nell´Ufficio una nuova unità organizzativa di primo livello, denominata "Unità attività forense, ordini professionali e pubblici servizi", con lo scopo di meglio focalizzare l´attenzione dell´Autorità e l´incidenza della sua azione nell´ambito delle libere professioni. A tale unità è stato assegnato, tra le altre cose, il compito di curare la vigilanza sui trattamenti di dati personali relativi all´attività degli ordini professionali e all´attività forense, nonché di esaminare segnalazioni e reclami inoltrati dagli stessi soggetti.

Nel 2006 è risultata intensa l´attività svolta dall´Autorità sul fronte della gestione delle segnalazioni da parte di cittadini, liberi professionisti, ordini e collegi professionali.

Con particolare riferimento all´attività degli ordini e collegi professionali, l´Autorità ha collaborato con i rappresentanti delle libere professioni a livello nazionale e locale. È stata fornita risposta a diversi quesiti e richieste di parere da parte di ordini professionali con riferimento al regime di circolazione dei dati personali degli iscritti agli albi ed elenchi tenuti presso gli ordini medesimi. L´Autorità ha ricordato in diverse occasioni che l´art. 61 del Codice disciplina il trattamento dei dati personali contenuti in albi professionali per le finalità di pubblicità che le singole leggi professionali hanno di volta in volta individuato. Per quanto concerne l´adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 21 del Codice da parte degli ordini e collegi professionali, si rimanda al par. 3.12.


Ordini e collegi professionali

14.1. Attività forense

Va segnalata anzitutto una proficua collaborazione con il Consiglio nazionale forense, in occasione della scadenza per l´implementazione delle misure minime di sicurezza (31 marzo 2006) e in relazione agli adempimenti previsti dal Codice in sede di revisione annuale del documento programmatico per la sicurezza (dps). In particolare, l´Autorità ha contribuito alla revisione di uno schema semplificato di dps per gli esercenti le professioni forensi, suggerendo soluzioni semplificate per gli altri adempimenti previsti per lo svolgimento dell´attività forense; lo schema è stato reso pubblico sul sito Internet del Consiglio nazionale forense.

In sede di esame di segnalazioni e reclami, nonché in risposta a numerosi quesiti pervenuti con riferimento all´ammissibilità di prove dedotte in un giudizio da parte di un legale nell´esercizio delle sue funzioni di assistenza e difesa, l´Autorità ha ribadito la necessità che le specifiche eccezioni circa la validità di atti processuali in relazione a prove prodotte nel processo vengano sollevate innanzi al giudice, anziché al Garante.

Tra i vari obiettivi che l´Autorità intende raggiungere nel corso del 2007, vi è un´accelerazione sul fronte dei lavori del codice di deontologia e buona condotta previsto dall´art. 135 del Codice, relativo ai trattamenti di dati personali effettuati da investigatori privati e liberi professionisti in occasione di investigazioni difensive o, più in generale, di trattamenti comunque effettuati per far valere o difendere un diritto in giudizio.


Il codice
di deontologia
e di buona condotta

Con deliberazione del 16 febbraio 2006 [doc. web n. 1237162] (in G.U. 1° marzo 2006, n. 50), il Garante ha riavviato i lavori per la redazione e l´adozione del citato codice di buona condotta, fissando al 31 marzo 2006 il termine per la manifestazione di interesse a partecipare da parte dei rappresentanti delle categorie interessate all´adozione del codice medesimo.

All´invito del Garante hanno aderito, per gli avvocati, il Cnf-Consiglio nazionale forense, l´Aiga-Associazione italiana giovani avvocati, l´Oua-Organismo unitario dell´avvocatura, l´Ucp-Unione delle Camere penali, l´Ucc-Unione delle Camere Civili, l´Uae-Unione avvocati europei. Per i professionisti dell´investigazione privata, hanno aderito il Con.Ipi-Confederazione nazionale investigatori privati, la Federpol- Federazione italiana istituti privati investigazioni informazioni sicurezza, l´Aipros- Associazione italiana professionisti della sicurezza, e il Sandip-Sindacato autonomo nazionale degli investigatori privati.

Il Garante, riservandosi la valutazione sulla rappresentatività dei soggetti che hanno chiesto di partecipare ai lavori, anche in ossequio a quanto previsto dal regolamento interno n. 2/2006 [doc. web n. 1320030] (in G.U. 8 agosto 2006, n. 183) in tema di adozione dei codici di deontologia e di buona condotta di cui all´art. 12 del Codice, ha promosso un primo incontro con tutti i soggetti sopra indicati, all´esito del quale è stata condivisa una prima griglia tematica volta a porre le basi per la redazione dell´articolato del codice di buona condotta.

Allo stato, i lavori proseguono con spirito di grande collaborazione da parte di tutti i partecipanti e con la volontà di addivenire, compatibilmente con le esigenze dei diversi attori in campo, alla sottoscrizione in tempi congrui.