g-docweb-display Portlet

Combinazione di elementi identificativi e personalità dei dati - 8 marzo 2007 [1396630]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1396630]

[v. anche Provv.ti 8 marzo 2007 e 4 aprile 2007
nn. 13966121396650, 14016941401676]

Combinazione di elementi identificativi e personalità dei dati - 8 marzo 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze avanzate il 16 novembre 2006 da XY e XZ (per mezzo dell´avv. Antonio Scuticchio) nei confronti di R.T.I.-Reti televisive italiane S.p.A., in qualità di titolare della concessione per l´esercizio della radiodiffusione per le emittenti televisive "Retequattro" e "Italia Uno", con la quale gli interessati, magistrati presso il Tribunale di KW, hanno chiesto la trasmissione delle "registrazioni relative alle edizioni del Tg 4 delle ore 11:30; 13:30 e 18:55 del giorno 10/11/2006; 11:30; 13:30 e 18:55 del giorno 11/11/2006" e delle "registrazioni relative alle edizioni di Studio Aperto delle ore 12:25 e 18:30 del giorno 10/11/2006; 12:25 e 18:30 del giorno 11/11/2006", specificando che le stesse avrebbero potuto essere trasmesse a loro spese "su qualsivoglia supporto, magnetico o digitale"

VISTO il ricorso presentato il 12 gennaio 2007 nei confronti di R.T.I.-Reti televisive italiane S.p.A. con il quale XY e XZ (rappresentati e difesi dagli avv. Bruno Tassone e Antonio Scuticchio), non avendo ricevuto riscontro e ritenendo che nelle edizioni dei citati telegiornali siano stati trattati dati personali che li riguardano in relazione ad una vicenda giudiziaria che ha visto implicata anche una loro collega, hanno chiesto la conferma dell´esistenza di tali dati e la loro comunicazione in forma intelligibile; rilevato che, a loro avviso, "anche a prescindere dal tacito rifiuto (…) opposto da R.T.I. alla richiesta (…) di cui all´art. 8 del d. lg. n. 196/2003, sussisterebbe comunque il pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima ai sensi e per gli effetti dell´art. 147, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 196/2003", tenuto conto che le emittenti televisive e radiofoniche hanno l´obbligo di conservare i supporti contenenti le registrazioni dei programmi trasmessi solo per un periodo non superiore ai tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota anticipata via fax il 31 gennaio 2007 con la quale la resistente ha ritenuto inidonea l´istanza avanzata dal legale dei ricorrenti prima del ricorso, dal momento che la stessa (inviata peraltro senza allegare copia della procura rilasciata dagli interessati al legale medesimo) era volta genericamente a chiedere le registrazioni delle edizioni dei telegiornali Tg4 e Studio Aperto del 10 e 11 novembre 2006, anziché ad accedere ai dati personali dei ricorrenti; rilevato che la resistente ha dichiarato di non voler fornire le registrazioni richieste, non ritenendo che, nelle edizioni dei medesimi telegiornali, siano stati trattati dati personali dei ricorrenti; rilevato che la resistente è dell´avviso che i servizi giornalistici dedicati alla vicenda contengano solo "il vago richiamo al coinvolgimento nella vicenda –peraltro di rilevantissimo interesse– di altri due magistrati";

VISTA la memoria inviata via fax il 7 febbraio 2007 con la quale i ricorrenti hanno insistito nelle proprie richieste, rilevando, da un lato, di avere esercitato correttamente i diritti di cui all´art. 7 del Codice e sostenendo, dall´altro, che le registrazioni richieste –contrariamente a quanto ritenuto dalla controparte– conterrebbero dati personali che li riguardano; ciò, tenuto conto della definizione di cui all´art. 4 del Codice e, in particolare, dell´identificabilità con i ricorrenti dei "due magistrati" citati nei servizi trasmessi dal Tg4 e da Studio Aperto, anche in considerazione del fatto che "il nome dei ricorrenti è stato espressamente (…) associato (…) da numerose testate giornalistiche locali e nazionali, a stampa sia cartacea che telematica" a quello del magistrato arrestato nell´ambito dell´indagine giudiziaria oggetto delle cronache giornalistiche e che, "anche in assenza dell´espressa menzione dei nomi, i ricorrenti sarebbero comunque rimasti identificabili per le persone appartenenti alla comunità KW";

VISTA la memoria inviata il 7 febbraio 2007 con la quale la resistente ha ribadito, da un lato, l´inammissibilità del ricorso per la mancata proposizione di un idoneo interpello preventivo ai sensi dell´art. 146 del Codice e, dall´altro, di non voler inviare copia delle registrazioni richieste in quanto i ricorrenti non sarebbero, a suo avviso, "´interessati´ perché i dati personali trattati nel corso dei telegiornali non si riferiscono alle loro persone"; rilevato che la resistente ha chiesto di porre a carico dei ricorrenti le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la richiesta del 7 febbraio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 del Codice, ha invitato la resistente ad inviare copia delle registrazioni dei servizi giornalistici relativi alla vicenda cui fanno riferimento i ricorrenti e trasmessi nel corso delle edizioni dei telegiornali dagli stessi indicati; visto anche il verbale dell´audizione del 13 febbraio 2007 nel corso della quale i ricorrenti hanno ribadito le proprie posizioni;

VISTA la nota del 22 febbraio 2007 con la quale la resistente, nell´inviare a questa Autorità copia delle registrazioni richieste e nel sottolineare che "i filmati sono stati realizzati nel pieno rispetto del diritto di cronaca e dell´essenzialità dell´informazione", ha ribadito che nei servizi trasmessi dai due telegiornali interessati dalla richiesta dei ricorrenti si fa genericamente riferimento a "due magistrati" (espressione che non consentirebbe, a suo avviso, la loro identificabilità) e ha sostenuto che dal fatto che altri organi di informazione hanno pubblicato i nominativi dei ricorrenti non si può far discendere un trattamento di dati personali anche da parte della resistente;

RILEVATO che l´istanza proposta dai ricorrenti il 16 novembre 2006, per mezzo di un legale e senza che alla stessa fosse allegata copia della procura, contiene una generica richiesta di ottenere le registrazioni delle edizioni del Tg4 e di Studio Aperto del 10 e 11 novembre 2006 e che la stessa non reca alcun riferimento né alla circostanza che tali registrazioni potessero contenere dati personali dei ricorrenti, né alla normativa in materia di protezione dei dati personali; rilevato che la stessa poteva, pertanto, non essere considerata alla stregua di un valido esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del Codice, non recando riferimenti idonei ad ingenerare nel destinatario della richiesta la consapevolezza di dover fornire un riscontro nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dal Codice;

RITENUTO tuttavia che, come richiamato dagli stessi ricorrenti nel ricorso introduttivo, i diritti di cui all´art. 7 del Codice possono essere fatti comunque valere con ricorso proposto in via d´urgenza ai sensi dell´art. 146, comma 1, del Codice quando sussiste il pericolo che il decorso del termine previsto per l´interpello preventivo di cui all´art. 8 del Codice possa esporre taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile; ritenuto sussistente, nel caso di specie, tale pericolo, posto che, come rilevato dai ricorrenti, la normativa in materia di conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi dai concessionari privati prevede che le stesse debbano essere conservate solo per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi (art. 20 l. 6 agosto 1990, n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato") e che già alla data del 10 febbraio 2007 le citate registrazioni avrebbero potuto essere lecitamente distrutte, precludendosi così, per l´effetto, ai ricorrenti l´esercizio stesso del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice;

RITENUTO pertanto ammissibile ai sensi degli artt. 146, comma 1, e 147, comma 1, lett. b), del Codice il ricorso proposto da XY e XZ e ritenuto, quindi, di dover valutare nel merito le istanze con esso fatte valere;

RILEVATO che, a seguito dell´esame delle registrazioni fatte pervenire dalla resistente, questa Autorità ha potuto verificare che, così come dichiarato dalla società, i servizi giornalistici trasmessi dal Tg4 e da Studio Aperto fanno esclusivo riferimento al possibile coinvolgimento nella vicenda, insieme ad altri, di "due magistrati" senza aggiungere i loro nominativi;

RILEVATO tuttavia che, in diverse occasioni, i servizi in questione hanno fornito particolari suscettibili di rendere identificabili gli odierni ricorrenti (quali il Tribunale presso cui i "due magistrati" operavano, la collaborazione avuta con il magistrato arrestato nell´ambito della citata indagine giudiziaria, magistrato che aveva esercitato il ruolo di presidente di sezioni e di collegi cui erano appartenuti gli odierni ricorrenti); rilevato il limitato numero di magistrati che operano presso il Tribunale in questione e che altre testate giornalistiche (tra le quali agenzie di stampa, come verificabile dalla documentazione allegata in atti) hanno diffuso direttamente nello stesso contesto temporale i nominativi dei ricorrenti indicandoli come gli altri "due magistrati" implicati nella vicenda giudiziaria;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice è "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione che siano identificati o "identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione"; ciò, sia che tale altra informazione sia trattata direttamente dal medesimo titolare del trattamento, sia nel caso in cui la stessa sia altrimenti disponibile, tenuto conto anche dell´insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare detta persona (cfr. direttiva n. 95/46/CE, Considerando n. 26);

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, la contestuale combinazione di diversi elementi identificativi (attività professionale; limitata estensione del centro abitato in cui ha sede il luogo di lavoro degli interessati; collaborazione svolta con altra persona identificata e, soprattutto, i nominativi facilmente e liberamente disponibili presso altre fonti informative) può consentire, seppure non alla generalità degli utenti, ad un numero comunque significativo di persone di identificare i ricorrenti con i "due magistrati" di cui ai servizi giornalistici trasmessi dai due telegiornali; ritenuto pertanto di dover accogliere il ricorso e di ordinare a R.T.I.-Reti televisive italiane S.p.A. di comunicare ai ricorrenti, entro il termine del 20 aprile 2007, i dati personali che li riguardano contenuti nei servizi giornalistici trasmessi dal Tg4 e da Studio Aperto nei giorni 10 e 11 novembre 2006, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro la medesima data;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO di dover compensare le spese tra le parti per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso ed ordina a R.T.I.-Reti televisive italiane S.p.A. di comunicare ai ricorrenti, entro il termine del 20 aprile 2007, i servizi giornalistici nella parte in cui contengono dati personali che li riguardano, trasmessi dal Tg4 e da Studio Aperto nei giorni 10 e 11 novembre 2006, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 8 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli