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Designazione del rappresentante nel territorio dello Stato

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Titolare, responsabile, incaricato > Casi particolari > Designazione del rappresentante nel territorio dello Stato

Ove titolare del trattamento risulti essere un soggetto stabilito in un Paese non appartenente all´unione europea, questi, a norma dell´art. 2, comma 1 ter della legge n. 675/1996, è tenuto a designare un rappresentante stabilito nel territorio dello Stato. Per verificare l´adempimento di tale obbligo il Garante può instaurare un autonomo procedimento anche ove definisca il ricorso con una declaratoria di mero rito (nel caso di specie il resistente, pur riscontrando le richieste formulate nel ricorso, ha negato di essere titolare del trattamento ed ha fornito gli estremi identificativi della società statunitense effettiva titolare).

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1079237]