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Pubblicità via telefax

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Consenso > Casi particolari > Pubblicità via telefax

Non è consentito l´uso del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, quando manchi il preventivo consenso del destinatario (nel caso di specie il numero di fax era stato reperito su un sito Internet di un ordine professionale ed utilizzato per la promozione di un´attività commerciale).

  • Garante 23 gennaio 2003 [doc. web n. 1067863]


Anche la normativa sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza vieta ai fornitori di servizi di telefonia mobile l´impiego di tecniche di comunicazione quale il telefono, la posta elettronica, il fax e altri sistemi automatizzati di chiamata senza l´intervento di un operatore, in mancanza del consenso preventivo del consumatore. Ciò nel contesto del rapporto finalizzato alla conclusione del contratto tra fornitore e consumatore ed in relazione a determinati scopi tra i quali rientrano anche quelli pubblicitari (art. 10 del d.lg. n. 185/1999).

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 29836]