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Diffusione di telefonata registrata per finalità di servizio - 8 febbraio 2007 [1388922]

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[doc. web n. 1388922]

Diffusione di telefonata registrata per finalità di servizio - 8 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. ZX presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Sie-Società iniziative editoriali S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "L´Adige", e Comune di Rovereto, rappresentato e difeso dall´avv. Gianpaolo Manica;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Il ricorrente si è dimesso dall´incarico di comandante dei vigili del fuoco volontari del Comune di Rovereto dopo la diffusione della registrazione di una sua telefonata con un consigliere di un vicino comune nella quale si discuteva della nomina del nuovo ispettore distrettuale dei vigili del fuoco volontari del distretto; ha poi presentato un ricorso al Garante in via d´urgenza per chiedere (con riferimento al quotidiano "L´Adige") la rimozione dal sito Internet "www.ladige.it" del file mp3 che riporta l´integrale registrazione della telefonata e per ottenere (in relazione al Comune) "l´annullamento della decisione della Giunta municipale" del 27 novembre 2006, il divieto di accogliere le sue dimissioni ("viziate nella volontà per effetto di gravi pressioni personali e mediatiche"), nonché il suo reintegro nelle funzioni di comandante.

Il ricorrente ha chiesto inoltre al Garante di dichiarare inutilizzabili i dati che lo riguardano contenuti nella registrazione, opponendosi così al loro trattamento. Ciò, in quanto la telefonata effettuata con l´apparecchio di servizio (registrata e archiviata come ogni telefonata di servizio), è stata "masterizzata su supporto magnetico illecitamente da ignoti e, del pari, da ignoti trasmessa all´Assessore provinciale competente al servizio antincendi della Provincia", al Sindaco di Rovereto, ad altri soggetti e, infine, a due quotidiani locali (al punto che, per la vicenda, sono state avviate indagini da parte dell´autorità giudiziaria). Ad avviso del ricorrente, essendo desumibili dalla conversazione anche dati relativi ai suoi orientamenti politici, il loro trattamento e, in particolare, la loro ulteriore diffusione mediante il sito web potrebbe arrecargli un grave pregiudizio. Il ricorrente ha chiesto, infine, di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento.

A seguito della nota inviata dall´Autorità ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in data 19 dicembre 2006, Sie-Società iniziative editoriali S.p.A. (editore del quotidiano "L´Adige"), nel ritenere lecita la pubblicazione nel quadro dell´esercizio del diritto di cronaca, ha comunicato di aver comunque rimosso definitivamente dalla rete il file relativo alla conversazione telefonica; ha quindi chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso.

Con memoria inviata il 22 dicembre 2006 il Comune di Rovereto ha sostenuto che le istanze formulate in riferimento all´attività amministrativa dell´ente sarebbero inammissibili, stante l´incompetenza del Garante in ordine agli atti e alle decisioni conseguenti alle dimissioni del ricorrente; ha poi assicurato che "nessun trattamento anomalo o improprio di dati personali e sensibili" che lo riguardano sarebbe stato effettuato dall´amministrazione comunale.

Con memoria inviata il 29 dicembre 2006, con nota depositata il 9 gennaio 2007 e nell´audizione svoltasi in pari data presso la sede del Garante, il ricorrente ha ribadito la fondatezza delle proprie richieste, rilevando che la diffusione della conversazione da parte dell´editore resistente risultava eccedente rispetto alla finalità dell´esercizio del diritto di cronaca e che il trattamento dei dati effettuato anche da parte del sindaco del comune resistente (destinatario di una delle copie masterizzate) legittimerebbe le altre istanze formulate nei confronti dell´amministrazione comunale.

L´invocato divieto di utilizzare le informazioni personali contenute nella conversazione, "illegittimamente carpita e divulgata", rappresenta, ad avviso del ricorrente, una misura minima di salvaguardia della propria persona rispetto ad ulteriori effetti pregiudizievoli che deriverebbero dall´illecito perpetrato a suo danno. Con riferimento a questo stesso profilo, il ricorrente ha chiesto anche "la cancellazione della registrazione –disponibile a chiunque sul sito del Comune– della riunione del 15 dicembre 2006" del Consiglio comunale, nella quale è stato affrontato il caso. Con nota del 15 gennaio 2007 è stata inviata al Garante copia della registrazione di tale seduta in cui è stata data lettura di una trascrizione della conversazione.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali relativi al ricorrente, desumibili da una telefonata registrata e divulgata anche via Internet.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione del file mp3 divulgato mediante il sito Internet "www.ladige.it"; ciò, sulla base di quanto attestato dall´editore del quotidiano il quale ha dichiarato, dopo il ricorso, di avere rimosso definitivamente il file dalla pagina web in cui era riportato.

Il ricorso deve essere invece accolto in ordine alla sostanziale opposizione all´ulteriore trattamento per motivi legittimi formulata dal ricorrente con riferimento ai dati personali che lo riguardano contenuti nella conversazione telefonica.

Dalla documentazione in atti risulta che la registrazione di una conversazione avvenuta mediante telefono di servizio, effettuata per finalità proprie del servizio dei vigili del fuoco, sia stata acquisita da ignoti –con modalità ancora in fase di accertamento da parte della magistratura inquirente– per finalità ulteriori e incompatibili con quelle per le quali i dati erano trattati. Tale raccolta e la successiva divulgazione dei dati contenuti in tale registrazione sono state quindi effettuate in violazione di legge (art. 11, comma 1, lett. a) e b), del Codice).

L´opposizione al trattamento deve essere quindi accolta e, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, deve essere inibito alle parti resistenti, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, di diffondere ulteriormente, in qualsiasi forma, i dati personali del ricorrente contenuti nella citata conversazione telefonica.

Il ricorso deve essere infine dichiarato inammissibile in ordine alle restanti richieste proposte con riferimento all´attività amministrativa svolta dal comune resistente, dal momento che le stesse non rientrano tra i diritti esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice che elenca le sole posizioni giuridiche tutelabili mediante la procedura di ricorso al Garante ex artt. 145 e s. del Codice.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso. L´ammontare di tali spese è posto a carico di Sie-Società iniziative editoriali S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "L´Adige", nella misura di euro 250, e del Comune di Rovereto nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; ciò, in ragione del riscontro fornito da parte dell´editore resistente e della parziale inammissibilità delle richieste formulate nei confronti del Comune di Rovereto, oltre che della novità e complessità della vicenda in questione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Sie-Società iniziative editoriali S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellare il file mp3 relativo alla registrazione della conversazione telefonica contenente i dati personali del ricorrente dal sito Internet del quotidiano "L´Adige";

b) dichiara fondata l´opposizione al trattamento per motivi legittimi dei dati personali contenuti nella predetta registrazione telefonica e inibisce alle parti resistenti, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, di diffonderli in qualsiasi forma;

c) dichiara inammissibili le restanti richieste formulate nei confronti del Comune di Rovereto;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 250 euro a carico di Sie-Società iniziative editoriali S.p.A. e nella misura di 100 euro a carico del Comune di Rovereto, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli