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Provvedimento del 21 dicembre 2006 [1378189]

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[doc. web n. 1378189]

Provvedimento del 21 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 3 agosto 2006 da Roberto Domenico D´Andrea nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione; rilevato che il ricorrente ha inoltre sostenuto che tale trattamento è illecito non avendo ricevuto né l´informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell´art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 30 ottobre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 9 ottobre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento ad un prestito finalizzato erogato da Agos S.p.A. in data 2 luglio 2001, ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati da meno di 12 mesi"; ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, sempre nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati dell´interessato relativi ad un fido di conto accordato da Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, ancora in corso, "senza alcuna segnalazione di insolvenze", la cui conservazione é giustificata in base a quanto previsto dal provvedimento del Garante sul bilanciamento degli interessi del 16 novembre 2004 (punto 2), lettera b)), in base al quale il consenso non è necessario quando il trattamento riguarda "dati relativi allo svolgimento di attività economiche da parte di società, imprenditori individuali e liberi professionisti"; rilevato, infine, che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta opererebbe, a proprio avviso, esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti;

VISTA la nota inviata via fax il 27 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Agos S.p.A. ha sostenuto che, in relazione al prestito erogato in data 2 luglio 2001 ed ancora in corso, il ricorrente "ha presentato dei gravi ritardi nel rimborso del finanziamento fin dalla rata n. 20, in scadenza il 1° marzo 2003" e che "conseguentemente la (…) posizione è stata segnalata nelle banche dati creditizie"; rilevato che la stessa società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dal cliente, comprensivo della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato, infine, che in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta, Agos S.p.A. ha sostenuto che "la segnalazione è stata effettuata precedentemente all´entrata in vigore del codice deontologico" e che per tale motivo, a proprio avviso, tale "preavviso" non sarebbe dovuto;

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto dalla parte resistente nel corso del procedimento, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione a partire dal 1° maggio 2005; ritenuto, quindi, che il trattamento dei dati relativi ai ritardi riferiti al citato finanziamento erogato da Agos S.p.A. e verificatisi successivamente a tale data non è stato effettuato in modo lecito, non risultando, per espressa ammissione dell´ente partecipante, che sia stato fornito il predetto preavviso; rilevato, quindi, che in ordine a tale profilo il ricorso deve essere accolto e che deve essere ordinato a Crif S.p.A. di cancellare entro il 12 febbraio 2007 i dati relativi a tale posizione dal proprio sistema di informazioni creditizie, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RILEVATO che Crif S.p.A., con  nota datata 6.5.2006, aveva già dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" comunicando tale informazione al ricorrente sia presso l´indirizzo di residenza, sia presso il domicilio eletto; ritenuto quindi che in ordine a tale profilo il ricorso non risulta fondato, avendo l´interessato ricevuto un adeguato riscontro già prima della proposizione del ricorso;

CONSIDERATO che la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al fido di conto erogato da Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. non risulta, allo stato degli atti, fondata, in ragione della non contestata riconducibilità ad un´attività economica dei finanziamenti in questione;

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi a una richiesta di affidamento revolving rivolta a Vecofin S.p.A. in data 6 settembre 2006 (richiesta avanzata in data successiva all´inoltro dell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a Crif S.p.A. di cancellare entro il 12 febbraio 2007 i dati relativi alla posizione riferita al finanziamento erogato da Agos S.p.A. il 2 luglio 2001, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" relativi al fido di conto erogato da Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.;

c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei restanti dati "positivi".

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli