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Provvedimento del 30 novembre 2006 [1368842]

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[doc. web n. 1368842]

Provvedimento del 30 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Stephane Raymond Bernardino Marino

nei confronti di

CTC -Consorzio per la tutela del credito

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro all´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché la comunicazione in forma intelligibile del loro contenuto, della relativa origine, della logica, delle finalità e delle modalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato. L´istanza recava un´elezione di domicilio presso la Consul Service di Sassari e l´espressa avvertenza di non inoltrare la corrispondenza all´indirizzo di residenza dell´interessato in quanto "non servito " dal servizio postale.

Con il ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice (inviato a mezzo raccomandata a.r. il 7 luglio e pervenuto al Garante l´11 luglio 2006) l´interessato ha ribadito tali richieste chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 17 luglio 2006 ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, CTC–Consorzio per la tutela del credito ha risposto con nota inviata il 31 luglio 2006 con la quale ha sostenuto:

  • di aver riscontrato la richiesta di accesso del ricorrente dapprima con nota raccomandata datata 19 maggio 2006, indirizzata al domicilio personale del ricorrente e restituita al mittente con dicitura "indirizzo insufficiente "; la lettera, nuovamente spedita il 13 giugno 2006 al medesimo indirizzo, dopo il sollecito trasmesso da Consul Service, è stata anch´essa restituita al mittente con la stessa dicitura; dopo l´ennesimo sollecito, la nota di riscontro in questione, spedita il 10 luglio 2006 al domicilio eletto dal ricorrente presso Consul Service, è stata ricevuta il 14 luglio 2006;
  • che, "secondo la giurisprudenza e la dottrina unanimi (ex multis, Cass. 23.1.2001, n. 904), il domicilio speciale concorre con quello generale, per cui i terzi possono, sempre e comunque, fare riferimento al domicilio c.d. generale ".

Nella nota di riscontro del 19 maggio 2006 (alla quale era allegata un´informativa sul trattamento dei dati personali contenente indicazioni su origine dei dati, logica, finalità e modalità del trattamento, oltre agli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati dal titolare) CTC–Consorzio per la tutela del credito ha comunicato al ricorrente di detenere nel proprio archivio una segnalazione effettuata da Linea S.p.A. relativa ad un finanziamento erogato il 10 settembre 2004, contraddistinto da uno "stato di contenziosità" e tuttora caratterizzato "dalla persistenza di inadempimenti ". Con tale nota, la resistente ha altresì dichiarato che questi dati, ai sensi dell´art. 6, comma 5, del codice di deontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie, sarebbero stati conservati dalla resistente per tre anni dalla data di scadenza del rapporto (fissata al 5.09.2005).

Con ulteriore nota inviata il 19 settembre 2006, il ricorrente ha invece sostenuto che il proprio domicilio personale era stato indicato in modo appropriato in quanto corrispondente "ad una zona di campagna priva di indirizzo toponomastico", tanto che "la corrispondenza non giunge mai al destinatario"; per tale ragione, il ricorrente si era avvalso della facoltà di eleggere domicilio presso Consul Service per l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7. Il ricorrente ha inoltre rilevato come la segnalazione riportata nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente non sia corretta, posto che il finanziamento  "risulta essere estinto senza alcuna perdita o debito residuo ".

Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso, disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, il 16 ottobre 2006, la resistente ha rilevato come la contestazione relativa alla correttezza dei dati non era contenuta nell´istanza ex art. 7; pertanto, il ricorso sarebbe per questa parte inammissibile.

Con nota inviata il 6 novembre 2006, in risposta a specifica richiesta del Garante, Linea S.p.A. ha dichiarato che il finanziamento è stato estinto il 15 giugno 2006 con il pagamento dell´ultima rata (scaduta il 5.9.2005), oltre agli interessi moratori.

Con nota inviata il 17 novembre 2006 la resistente ha sostenuto che alla data del 19 maggio 2006 il finanziamento era ancora contraddistinto da uno "stato di contenziosità". Successivamente, a seguito della regolarizzazione degli inadempimenti, la resistente ha aggiornato i medesimi dati, tanto che "nell´edizione di luglio 2006 la segnalazione appariva contraddistinta dallo status C (…) che identifica la regolarizzazione del contratto con pagamento integrale della morosità". Infine, la resistente ha dichiarato di aver disposto la cancellazione della segnalazione cosicché, "attualmente, non risultano essere presenti " nel proprio sistema informazioni relative al ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati registrati presso un sistema di informazioni creditizie.

Contrariamente a quanto sostenuto dal titolare, l´interessato si è avvalso legittimamente della facoltà di eleggere domicilio presso un terzo; a tale indirizzo doveva pertanto essere inviata la nota di riscontro all´istanza ex art. 7 che è effettivamente pervenuta all´interessato in data successiva all´inoltro, da parte di questi, del ricorso al Garante.

Ciò premesso, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro a tutte le richieste formulate dal ricorrente, precisando anche, sia pure solo nel corso del procedimento, che presso il proprio sistema di informazioni creditizie non sono presenti dati riferibili al ricorrente.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto a carico di CTC-Consorzio per la tutela del credito, nella misura di euro 300, previa compensazione per giusti motivi della restante parte.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, di cui 150 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di CTC-Consorzio per la tutela del credito, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli