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Trattamento di dati all'Agenzia delle entrate all'atto della dichiarazione di inizio attività e per l'attribuzione di partita Iva - 30 novembre 20...

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[doc. web n. 1368823]

[v. anche Provv. 11 gennaio 2007]

Trattamento di dati all´Agenzia delle entrate all´atto della dichiarazione di inizio attività e per l´attribuzione di partita Iva - 30 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dell´Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2006 (prot. n. 2006/165417), relativa allo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia in materia di "Individuazione di specifiche informazioni da richiedere all´atto della dichiarazione di inizio attività e di tipologie di contribuenti per i quali l´attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria ";

Vista, altresì, la nota di chiarimenti dell´Agenzia del 23 novembre 2006 (prot. n. 2006/176920);

Visti gli artt. 20, comma 2, e 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L´Agenzia delle entrate ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di provvedimento attuativo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che individua nuove tipologie di informazioni, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, che il richiedente una partita Iva deve fornire all´atto della dichiarazione di inizio attività.

Su richiesta dell´Autorità l´Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti con particolare riferimento all´obbligatorietà del conferimento di alcuni dati (quelli elencati nel paragrafo 1, punto 1.1, lettere, a), d) e f)) e alle eventuali conseguenze per il loro mancato o inesatto conferimento. L´Agenzia ha quindi precisato:

  • relativamente alle informazioni di cui alla lettera a) del paragrafo 1, punto 1.1, dello schema di provvedimento (numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica e sito web), che "la richiesta di dati è finalizzata ad ottenere un quadro dal quale sia possibile riscontrare i segnali di un´attività in pieno svolgimento" e che "i dati richiesti possono essere conferiti anche in modo alternativo ";
  • relativamente all´ammontare annuo degli acquisti e delle cessioni di cui alla lettera d) del paragrafo 1, punto 1.1 , che "si tratta di un´informazione, presente nelle analoghe dichiarazioni di inizio attività di altri Paesi dell´Unione europea, richiesta anche nell´ottica di instaurare un rapporto di reciproca trasparenza tra contribuente e agenzia ";
  • relativamente alla tipologia della clientela, al luogo di esercizio ed agli investimenti previsti (lettera f) del paragrafo 1, punto 1.1), che "si intende limitare il numero dei soggetti che dichiarano, allo scopo di sviare i controlli, un codice di attività di tipo residuale o generico non aderente all´effettiva attività svolta ";
  • che " tutti i dati richiesti non sono obbligatori, anche quelli conferiti in forma previsionale, e la loro mancata, incompleta o inesatta indicazione, in sede di dichiarazione di inizio di attività, non costituisce un limite alla attribuzione della partita Iva, che viene regolarmente rilasciata, ma potrà costituire elemento di valutazione ai fini della programmazione dei controlli previsti dall´art. 37, comma 20 del decreto legge n. 223 del 2006 ".

OSSERVA:

Le circostanze secondo cui il conferimento dei dati elencati nel paragrafo 1, punto 1.1, lettere, a), d) e f) sarebbe facoltativo, nonché le conseguenze del loro incompleto o inesatto conferimento, risultano, allo stato, soltanto dai chiarimenti forniti al Garante dall´Agenzia, ma non nel testo del provvedimento, nel quale vanno quindi specificate.

Occorre inoltre formulare nuovamente, anche nel presente parere, le osservazioni in tema di sicurezza nella trasmissione delle informazioni attraverso la rete Entratel posta in esercizio dall´Agenzia e il servizio Internet, già espresse da questa Autorità nel parere del 26 luglio del 2006 (punto A-II) del dispositivo). Tale parere, citato anche nella nota di invio dello schema in esame, rappresentava all´Agenzia la necessità di rivedere le modalità di accesso con riferimento alle credenziali di autenticazione dei soggetti incaricati. Qualora le modalità di raccolta dei dati non siano state già adeguate a quanto indicato nel citato parere, è necessario provvedere ad uniformare in tal senso la rete Entratel e la gestione della rete pubblica Internet e, in ogni caso, introdurre nel testo del provvedimento i necessari e puntuali riferimenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate in materia di informazioni da richiedere all´atto della dichiarazione di inizio attività, soltanto a condizione che:

  • vengano menzionate espressamente nel testo del provvedimento sia la non obbligatorietà del conferimento di tutte le informazioni richieste nel paragrafo 1.1, lettere, a), d) e f), sia le conseguenze del loro mancato o inesatto conferimento esclusivamente ai fini della programmazione di controlli;
  • siano indicati i necessari e puntuali riferimenti in ordine alla sicurezza nella trasmissione dei dati con riguardo alle credenziali di autenticazione, come già indicato dal Garante nel proprio provvedimento del 26 luglio del 2006.

Roma, 30 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1368823
Data
30/11/06

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


Vedi anche (9)