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Provvedimento del 26 ottobre 2006 [1366162]

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[doc. web n. 1366162]

Provvedimento del 26 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Conte e Pierpaolo Curri presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Iap-Istituto dell´autodisciplina pubblicitaria, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolina Testa, Massimo Tavella, Carlo Ginevra e Alfio Rapisardi presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

La società ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice il 16 febbraio 2006, con la quale ha chiesto di cancellare i dati che la riguardano contenuti nella decisione n. XKX adottata dal Giurì dell´Iap-Istituto dell´autodisciplina pubblicitaria il 20 gennaio 2006 (in relazione alla contestata conformità al codice di autodisciplina pubblicitaria di messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi diffusi nell´ottobre 2005) e pubblicata, per estratto, sul sito Internet dell´Istituto ai sensi dell´art. 40 del medesimo codice di autodisciplina.

In particolare, la ricorrente afferma che tale pubblicazione contrasterebbe con gli artt. 13 e 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali, non essendo stato manifestato alcun consenso informato al trattamento dei dati che la riguardano; nel chiedere anche la comunicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento, si è quindi opposta all´ulteriore trattamento dei dati che la riguardano "in difetto di consenso ".

L´Iap ha risposto a tale istanza comunicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato e rilevando di non poter accogliere né la richiesta di cancellazione dei dati che la riguardano, né la sua opposizione al trattamento, dal momento che lo stesso è a suo avviso lecito ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. b), del Codice.

La pubblicità delle pronunce del Giurì dell´Iap verrebbe infatti "effettuata sulla base dell´obbligo contrattualmente assunto dagli inserzionisti di osservare le norme del codice di autodisciplina e quindi anche la norma del citato art. 40 ". XY avrebbe quindi accettato il codice di autodisciplina concludendo un contratto di inserzione con i media (vincolati al rispetto del codice medesimo) che hanno veicolato la sua pubblicità.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, la società ricorrente ha ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati ancora presenti sul sito Internet dell´Iap chiedendo al Garante di ordinarne la cancellazione e di disporre il divieto o il blocco del trattamento, effettuato a suo avviso in violazione di legge, non avendo aderito all´Iap o sottoscritto "alcun contratto che la assoggetti alle regole contenute nel codice di autodisciplina menzionato ". La ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 giugno 2006 ai sensi dell´art. 149 del Codice, l´Iap ha risposto il 6 luglio 2006, chiedendo il rigetto delle istanze della ricorrente e rilevando in particolare che:

  • "la questione riguardante l´applicabilità ad XY del Codice di autodisciplina pubblicitaria in relazione ai messaggi che hanno formato oggetto della pronuncia n. XKX del Giurì" si risolve alla luce della "sicura conclusione tra la stessa XY e i mezzi responsabili della diffusione della pubblicità sulle emittenti" interessate "del contratto concernente la diffusione dei messaggi pubblicitari in questione. Infatti, le condizioni generali di contratto applicate dalle concessionarie della pubblicità delle emittenti stesse, che aderiscono tutte all´Iap ed alle associazioni di categoria che in esso confluiscono, contengono l´espressa previsione in base alla quale l´utente inserzionista (nel caso di specie, l´XY) si impegna a rispettare il Codice di autodisciplina e le decisioni del Giurì e del Comitato di controllo ";
  • in virtù della citata clausola di accettazione contenuta nelle condizioni generali di contratto previste dalle società concessionarie di pubblicità interessate, XY è quindi tenuta al rispetto di tutti gli articoli contenuti nel codice di autodisciplina, "compreso l´art. 40 che appunto stabilisce che ciascuna decisione del Giurì e del Comitato di controllo sia pubblicata per estratto sul sito www.iap.it con i nomi delle parti cui si riferisce"; il trattamento effettuato è pertanto lecito dal momento che è "funzionale all´esecuzione dei contratti di cui la stessa XY è parte " e non presuppone, quindi, il consenso dell´interessata (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice).

Con memoria anticipata via fax il 14 luglio 2006 e nell´audizione del 19 luglio 2006, la ricorrente ha ribadito di ritenere invece illecito il trattamento, non avendo mai prestato il proprio consenso, né aderito all´Iap o al menzionato codice di autodisciplina. Con nota datata 8 agosto 2006, la ricorrente ha inoltrato, su richiesta dell´Autorità, copia della documentazione detenuta in relazione ai contratti conclusi con le concessionarie di pubblicità per la programmazione dei messaggi oggetto della decisione n. XKX del Giurì dell´Iap. Nel precisare di non avere intrattenuto rapporti diretti con le concessionarie, e di essersi affidata, per la conclusione dei contratti, a due società specializzate nel settore (Diaframma s.r.l. e Eos services s.r.l.), la ricorrente ha poi rilevato che la documentazione reperita per il tramite di tali società, ed allegata in atti, è "scarna ed esigua in ossequio alla prassi del settore che, per ragioni di celerità, si affida a brevissimi documenti nei quali vengono richiamati i reciproci obblighi contrattuali (…)". Tra essi, ha evidenziato una "lettera di accettazione di Eos services s.r.l. per conto di XY, della proposta di Publitalia 80 S.p.A." e alcune e-mail intercorse tra Diaframma s.r.l. e Eos services s.r.l. con talune concessionarie della pubblicità, nonché un successivo ordine di pagamento della ricorrente in favore di Sipra S.p.A. per la campagna pubblicitaria sulle reti Rai).

Nell´audizione del 19 luglio 2006 e con memoria datata 18 settembre 2006 la resistente ha richiamato le proprie argomentazioni e ha ribadito che la clausola di accettazione del codice di autodisciplina, contenuta in tutte le condizioni generali di contratto in uso presso i mezzi di informazione che hanno veicolato il messaggio pubblicitario della XY, "non importa alcuna deroga alla competenza dell´autorità giudiziaria e non è altrimenti qualificabile tra le clausole elencate all´art. 1341, comma 2, c.c., sicché non necessita di specifica approvazione per iscritto (così, per tutte, App. Milano, 2 febbraio 2001, in AIDA, 2001, 664) ". Affinché tale clausola possa dispiegare la propria efficacia è quindi sufficiente che la stessa sia conoscibile, usando l´ordinaria diligenza, al momento della conclusione del contratto, conoscibilità che, nel caso di specie, non è stata messa in discussione dalla ricorrente medesima.

Con memoria pervenuta il 12 ottobre 2006, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la ricorrente ha dichiarato che, a suo avviso, non avrebbero alcun rilievo "le osservazioni relative alla validità del codice di autodisciplina adottato da Iap e richiamato, probabilmente, in condizioni generali di contratto delle quali XY non ha mai avuto conoscenza e che XY non ha mai sottoscritto"; il richiamato art. 24, comma 1, lett. b), del Codice non sarebbe applicabile al caso di specie dal momento che "il trattamento dei dati personali effettuato da Iap non è ricollegabile in alcun modo all´esecuzione del contratto concluso" con i media interessati.

La ricorrente ha infine rilevato che, "indipendentemente da un consenso prestato o presunto", di essersi comunque opposta al trattamento dei dati personali che la riguardano per motivi legittimi, "ravvisabili nel pregiudizio economico ed ancor più nel pregiudizio all´immagine (…) che derivano all´interessata dal trattamento dei dati operato da Iap ".

Con memoria conclusiva inviata il 17 ottobre 2006, Iap ha ribadito di ritenere che il trattamento effettuato, non necessitando del consenso, è lecito sulla base dei presupposti equipollenti previsti dall´art. 24 del Codice.

In data 4 ottobre 2006, Sipra S.p.A., concessionaria per la pubblicità di una delle emittenti che hanno veicolato il messaggio oggetto della contestata decisione del Giurì dell´Iap, ha fatto pervenire a questa Autorità copia della documentazione richiesta in merito alla conclusione del contratto stipulato nel 2005 per la campagna pubblicitaria in questione e alle condizioni generali di contratto ad esso relative.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di alcuni dati personali della ricorrente contenuti nell´estratto di una decisione adottata dal Giurì dell´Istituto di autodisciplina pubblicitaria in relazione alla violazione di alcune disposizioni del relativo Codice di autodisciplina, decisione pubblicata sul sito Internet dell´Istituto.

Il ricorso non risulta fondato.

Ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. b), del Codice, il trattamento di dati personali può essere effettuato senza il consenso dell´interessato quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato medesimo.

XY risulta aver concluso, per il tramite di due società che hanno agito per suo conto, alcuni contratti con i quali ha commissionato a diverse società concessionarie per la pubblicità la diffusione del messaggio pubblicitario divenuto poi oggetto della decisione del Giurì dell´Iap (cfr., al riguardo, quanto dichiarato dalla ricorrente nella memoria datata 8 agosto 2006, nonché gli ordini di pagamento della stessa direttamente in favore delle citate concessionarie).

Dalla documentazione in atti risulta che le condizioni generali di contratto in uso presso le concessionarie della pubblicità contraenti (e tra esse, in particolare, presso Sipra S.p.A.), contengono una espressa "clausola di accettazione" del Codice di autodisciplina pubblicitaria con la quale il committente (in questo caso, Eos service s.r.l. per conto della ricorrente medesima) si impegna a rispettare tale codice "ed a conformarsi alle decisioni dei loro organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse ".

Tale clausola, volta a specificare "la prestazione del servizio pubblicitario richiedendo che il suo oggetto non sia difforme dalle prescrizioni " del codice di autodisciplina pubblicitaria "secondo l´accertamento condotto al riguardo dal Giurì" (Trib. Milano 22 gennaio 1976, in Riv. dir. ind., 1977, II, p. 91, 109), non introduce alcuna deroga alla competenza dell´autorità giudiziaria e non risulta essere ricompresa tra quelle che richiedono un´approvazione per iscritto ai sensi dell´art. 1341, comma 2, cod.civ. Essa è quindi efficace se, al momento della conclusione del contratto, era conosciuta o poteva essere conosciuta usando l´ordinaria diligenza (art. 1341, comma 1, cod.civ.).

Nel caso di specie, la società ricorrente, pur dichiarando di non aver avuto conoscenza e di non aver sottoscritto tale clausola (peraltro richiamata anche nella precedente decisione del Garante del 12 maggio 2005 adottata tra le stesse parti e relativa ad analoga fattispecie), non ne ha contestato l´effettiva conoscibilità. Al riguardo va poi rilevato che le condizioni generali in questione risultano richiamate nella documentazione in atti prodotta dalla stessa ricorrente con riferimento al contratto concluso con Sipra S.p.A. (nonché nelle copie degli ordini relativi alla campagna pubblicitaria diffusa sulle reti Rai radio 1 e Radio 2 tra il 25 settembre e l´8 ottobre 2005, acquisite da Sipra S.p.A.).

Nel concludere tale contratto, la società ricorrente si è quindi obbligata, per via della citata clausola di accettazione, a rispettare le norme contenute nel codice di autodisciplina, ivi compreso l´art. 40 che prevede la pubblicazione per estratto delle decisioni del Giurì dell´Iap. Ciò, rendeva lecito il trattamento contestato a prescindere dal consenso dell´interessata, configurandosi lo stesso come necessario per dare esecuzione agli obblighi assunti contestualmente alla conclusione del contratto relativo alla pubblicità commissionata.

Alla luce di tali considerazioni risulta in conclusione infondata la richiesta di cancellazione dei dati avanzata dalla ricorrente.

Parimenti inaccoglibile risulta l´opposizione al trattamento formulata nell´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice (e ribadita, da ultimo, nella memoria del 13 ottobre 2006), dal momento che non appare di per sé ravvisabile nel richiamato "pregiudizio economico" e all´immagine che deriverebbe alla ricorrente dalla diffusione dei dati effettuata dall´Iap, un motivo legittimo che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. a), del Codice, può consentire all´interessata di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano e, in tal modo, sottrarsi di fatto al rispetto delle disposizioni del codice di autodisciplina pubblicitaria, peraltro accettate in occasione della stipulazione dei contratti pubblicitari. Ciò, tenuto conto anche che alle regole poste da tale codice, "quale espressione del "comune sentire" della categoria", è stata riconosciuta "la natura di principi di correttezza professionale" cui far riferimento anche ai fini di una valutazione dei comportamenti degli imprenditori alla luce dell´art. 2598, comma 1, n. 3, cod.civ. (atti di concorrenza sleale), laddove gli stessi divulghino la propria pubblicità attraverso mezzi oggetto dell´autodisciplina pubblicitaria (cfr., al riguardo, Cass. 15 febbraio 1999, n. 1259, App. Milano 2 febbraio 2001).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli