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Provvedimento del 19 ottobre 2006 [1362201]

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[doc. web n. 1362201]

Provvedimento del 19 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 10 luglio 2006, presentato da XY nei confronti di Banca Monte dei paschi di Siena S.p.A., in qualità di concessionario per la riscossione dei tributi per la Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall´avv. Saverio Casulli, con il quale il ricorrente, nel contestare la conservazione dei dati che lo riguardano (relativi ad alcune cartelle esattoriali oggetto di sue impugnazioni dinanzi all´autorità giudiziaria definite con sentenze a lui favorevoli che non sono state impugnate), richiamando una precedente istanza formulata in data 3 maggio 2006 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei predetti dati, di conoscere la loro origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento se nominato, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che con il ricorso il ricorrente si è nuovamente opposto all´ulteriore trattamento dei dati contenuti nelle citate cartelle, sollecitandone la cancellazione e chiedendo, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 7 settembre 2006, con la quale il direttore responsabile dell´area riscossione tributi della predetta banca ha riscontrato tutte le richieste del ricorrente salvo quella di cancellazione dei dati, osservando che, "qualora aderisse alla richiesta (…) della cancellazione (…), non conserverebbe alcuna evidenza dell´avvenuto adempimento del mandato ricevuto dagli enti impositori (…)", non potendo provare "l´intervenuto pagamento (…), la sospensione della riscossione (…) e l´avvenuto discarico (...) ";

VISTI la nota pervenuta a questa Autorità il 14 settembre 2006 e il verbale dell´audizione svoltasi il 6 ottobre 2006, nei quali il ricorrente ha ritenuto tale riscontro non pienamente soddisfacente;

VISTO che nel corso della citata audizione del 6 ottobre 2006 il titolare del trattamento ha sostenuto di non detenere, allo stato, alcun dato del ricorrente, come pure di altri contribuenti, in quanto "la banca Mps ha ceduto, con decorrenza dal 1-10-2006, il ramo d´azienda che si occupava della gestione delle concessioni (...) a Gerit S.p.A., controllata da Riscossione S.p.A. (…) ";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alle richieste formulate dall´interessato, diverse da quella inerente alla cancellazione; rilevato in ordine a tale istanza che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha sostenuto (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante ") di non essere più in possesso di alcun dato dell´interessato e che può essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso anche in ordine a tale profilo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancato tempestivo riscontro all´istanza ex art. 7, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1362201
Data
19/10/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)