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Provvedimento del 26 ottobre 2006 [1362178]

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[doc. web n. 1362178]

Provvedimento del 26 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 9 giugno 2006, presentato da Milko Storti nei confronti di Consum.it S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto a tale società di attivarsi per la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo che lo riguardano (relative ad un "credito ceduto regolarizzato") dal sistema di informazioni creditizie (S.i.c.) gestito da Crif S.p.A,. avendo da quasi due anni "saldato l´intero suo debito (…) in un´unica soluzione "; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 18 settembre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 29 giugno 2006, con la quale il titolare del trattamento ha sostenuto, tra l´altro, di non poter riscontrare positivamente la richiesta di cancellazione dei dati stante il mancato decorso del termine di "24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi" (art. 6, comma 2, lett. b) del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti); ciò, avendo il ricorrente "chiuso con saldo a stralcio la posizione debitoria in data 24.9.2004 ";

VISTA la nota pervenuta a questa Autorità l´11 luglio 2006 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro, sostenendo che "al momento della conclusione del contratto di finanziamento e della successiva regolarizzazione si applicavano le disposizioni del (…) provvedimento del 31 luglio 2002 " del Garante, il quale prevedeva il diverso e più breve periodo di un anno per la conservazione di tale tipologia di dati;

VISTA la nota datata 9 agosto 2006 con la quale la resistente, nel comunicare che non risultano più segnalate nella banca dati di Crif S.p.A. informazioni creditizie di tipo negativo relative al ricorrente, ha precisato che, in ogni caso, il provvedimento del Garante del luglio 2002 "fa riferimento alla cancellazione entro un anno solo nei casi di inadempimenti sanati senza perdite", mentre nel caso in questione si trattata di un debito regolarizzato a "saldo e stralcio ";

VISTE, infine, le note inviate via fax il 13 ed il 20 settembre 2006, con le quali il ricorrente ha confermato che i dati che lo riguardano sono stati cancellati ed ha, pertanto, dichiarato che "le richieste formulate con ricorso devono ritenersi a tutti gli effetti superate", invitando il Garante a "pronunciarsi con non luogo a provvedere ";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non essendo più presenti nell´archivio di Crif S.p.A. le informazioni relative all´interessato (che, peraltro, fino alla data della loro cancellazione, erano state conservate legittimamente dalla società titolare del trattamento);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 26 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli