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Provvedimento del 20 settembre 2006 [1353195]

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[doc. web n. 1353195]

Provvedimento del 20 settembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione prodotta da Tfa Filinox S.p.A. la quale, a partire dal 1998, ha affidato alla software house Global informatica s.r.l. l´incarico di acquistare per suo conto alcuni programmi informatici da Oracle Italia s.r.l. con le relative licenze d´uso, nonché di curare la manutenzione hardware e software; rilevato che la citata Tfa Filinox S.p.A., nel corso del 2004, ha riscontrato, a seguito di alcuni contatti con la stessa Oracle, una discordanza tra i dati in proprio possesso riguardo al numero e al tipo di licenze acquistate attraverso Global informatica s.r.l. e le informazioni riferite dalla medesima Oracle e che, al fine di chiarire la situazione, ha chiesto spiegazioni in merito a Global informatica s.r.l. la quale, con due messaggi e-mail del 25 ottobre 2004, ha sostenuto che "le licenze per prodotti Oracle di attuale utilizzo in Tfa e consociate sono regolari oltre ad essere coperte da contratti manutentivi (…), come risulta da documenti in nostro possesso e sottoscritti da Oracle ";

RILEVATO altresì che Global informatica s.r.l., alla richiesta di rilasciare copia dei documenti sottoscritti da Oracle indicati nelle citate comunicazioni del 25 ottobre 2004, ha opposto (con lettera del 28 ottobre 2004) il proprio rifiuto sostenendo che "i documenti richiesti erano già in possesso della Tfa e che, inoltre, essi contenevano informazioni riservate ";

CONSIDERATO, poi, che Tfa Filinox S.p.A. ha inviato a Global informatica s.r.l un´istanza datata 2 dicembre 2004 con la quale, ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti nei documenti menzionati da Global Informatica s.r.l. nelle due lettere del 25 ottobre 2004 e che, successivamente, dato l´ennesimo rifiuto di quest´ultima di fornire quanto richiesto, ha inviato una nuova istanza sempre ai sensi dell´art. 7 del Codice volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano contenuti nelle comunicazioni intercorse tra Global informatica s.r.l. e Oracle Italia s.r.l. e concernenti le licenze Oracle acquistate dalla società interessata;

RILEVATO che, con lettera datata 29 dicembre 2004, Tfa Filinox S.p.A. ha diffidato formalmente Global Informatica s.r.l. a consegnare la documentazione richiesta sostenendo che, in caso di ulteriore inerzia, il contratto di fornitura di servizi informatici tra le due società avrebbe dovuto intendersi risolto di diritto; rilevato che Global informatica s.r.l. ha notificato successivamente alla società interessata un decreto ingiuntivo volto ad ottenere il pagamento del canone di manutenzione informatica per l´anno 2005; che Tfa Filinox S.p.A. si è opposta al decreto sostenendo che tale contratto doveva intendersi risolto di diritto, dato l´inadempimento di Global informatica s.r.l. alla citata diffida ad adempiere;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 maggio 2006 da Tfa Filinox S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Marco Giacomelli, nei confronti di Global informatica s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Massimo Rossetto, con il quale Tfa Filinox S.p.A. ha ribadito le richieste di accesso formulate nelle precedenti istanze ex art. 7 del Codice e rimaste prive di riscontro; rilevato che la società ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio  2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 26 giugno 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie fatte pervenire l´8 e il 9 giugno 2006 con le quali la resistente ha ritenuto corretto il proprio operato nell´esecuzione del contratto stipulato con la ricorrente, come confermato dalla circostanza che nessuna censura di irregolarità è stata mossa da Oracle Italia s.r.l.; rilevato, inoltre, che la resistente ha sostenuto di avere a suo tempo fornito alla ricorrente "tutta la documentazione ufficiale (…) relativa alle licenze Oracle e (…) ai contratti di manutenzione"; rilevato poi che la resistente ha sostenuto che le comunicazioni scambiate tra la stessa e Oracle Italia s.r.l., oltre a riguardare i rapporti tra le due società e non anche la ricorrente, conterrebbero anche dati personali di altri clienti di Global informatica s.r.l. in quanto "gli acquisti e la relativa documentazione sono cumulativi per tutti gli ordinativi assunti dalla Global informatica s.r.l. presso i propri clienti" (…), cosicché, "non potendo essere materialmente scisse le singole voci, (…) la trasmissione dei documenti siffatti diffonderebbe a terzi dati personali di altri soggetti estranei al rapporto contrattuale GLOBAL/Tfa"; rilevato che la resistente ha anche formulato alcuni rilievi in ordine all´ammissibilità del ricorso ai sensi dell´art. 145, comma 3, del Codice -ravvisando un´asserita identità di oggetto tra il presente procedimento e quello pendente dinanzi al Tribunale di Padova in relazione all´opposizione a decreto ingiuntivo- e ha chiesto al Garante di rigettare il ricorso con attribuzione delle spese del procedimento a carico della controparte;

VISTA la memoria inviata l´8 giugno 2006 con la quale la ricorrente, in ordine ai due citati procedimenti, ha sostenuto che gli stessi avrebbero causae petendi e petita diversi: ciò, considerato che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Padova ha ad oggetto l´accertamento dell´esistenza di un diritto di credito vantato dalla resistente, mentre il ricorso al Garante è volto specificamente ad ottenere la comunicazione di dati personali che riguardano la ricorrente stessa (le due istanze ex art. 7 erano infatti rimaste prive di riscontro);

VISTA la memoria inviata il 10 luglio 2006 con la quale la ricorrente si è richiamata a quanto esposto nel ricorso e nella precedente memoria;

RILEVATO che deve essere disattesa l´eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente ai sensi dell´art. 145, comma 3, del Codice, posto che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al Tribunale di Padova ha ad oggetto una distinta vicenda contrattuale e non l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali specificamente fatto valere con il ricorso in esame;

RILEVATO che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dallo stesso, estrapolati dai documenti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti in questione, con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice);

RILEVATO che il titolare del trattamento non ha fornito nel corso del procedimento positivo riscontro alla richiesta di accesso formulata dalla ricorrente; ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso ordinando a Global informatica s.r.l. di mettere a disposizione di Tfa Filinox S.p.A. tutti i dati personali che riguardano quest´ultima, in qualunque documento ed archivio gli stessi siano contenuti, omettendo gli eventuali dati personali relativi a terzi, secondo le modalità di cui al citato art. 10 del Codice, entro e non oltre il 31 ottobre 2006, dando conferma anche a questa Autorità, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Global informatica s.r.l. nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Global informatica s.r.l. di comunicare a Tfa Filinox S.p.A. tutti i dati personali che riguardano quest´ultima, secondo le modalità e nei limiti di cui all´art. 10 del Codice, entro il termine del 31 ottobre 2006, dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Global informatica s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore di Tfa Filinox S.p.A..

Roma, 20 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli