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2.8 Lavoro e legislazione sociale - Relazione 1998 - 12 aprile 1999

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Indice

Relazione annuale 1998

2. Temi di maggior rilievo nell´attività del Garante

2.8 Lavoro e legislazione sociale
Nell´ambito del rapporto di lavoro, uno dei trattamenti di dati personali più rilevanti è senza dubbio quello che riguarda i dati sensibili (si pensi a quelli relativi alle trattenute sindacali o idonei a rivelare lo stato di salute) che, come è noto, la l. n. 675/1996 rende lecito solo con il consenso scritto dell´interessato e previa autorizzazione del Garante.

Il Garante si è avvalso anche in questo campo della possibilità di rilasciare un´autorizzazione generale che è stata rinnovata fino al 30 settembre 1999, con la quale ha esonerato i datori di lavoro privati, nonché gli altri titolari di trattamenti finalizzati alla gestione del rapporto di lavoro, dall´obbligo di richiedere singolarmente l´autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili. Si è facilitata in tal modo la gestione dei rapporti di lavoro nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei lavoratori dipendenti e autonomi (autorizzazione n. 1/1998 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, G.U. del 1‚ ottobre 1998, n. 229).

Senza altri particolari mutamenti rispetto alla precedente autorizzazione, il nuovo provvedimento generale autorizza però, espressamente, il trattamento dei dati sensibili relativi all´adempimento di obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro. Un ulteriore elemento di novità consiste poi nell´avere previsto, tra le categorie di dati autorizzati, quelli relativi alla gravidanza, al puerperio e all´allattamento.

Sotto altro profilo, la complessa disciplina normativa concernente il trattamento dei dati personali nell´ambito del rapporto di lavoro, specie per quanto riguarda la tenuta delle liste dei lavoratori in mobilità da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, ora, delle regioni, ha reso necessario uno specifico intervento (provv. del 12 ottobre 1998). In questa occasione il Garante ha constatato che la disciplina in materia (l. 23 luglio 1991, n. 223) non prevede espressamente la divulgazione delle liste di mobilità e che anche dopo la recente introduzione del Sistema informativo lavoro (d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469) - che naturalmente incide sulla conoscibilità dei dati relativi ai lavoratori - è stata esclusa la pubblicità delle suddette liste in favore di privati (si pensi al singolo datore di lavoro) diversi dai soggetti autorizzati dal Ministero alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Su richiesta, poi, di una società autorizzata alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, il Garante ha espresso un articolato parere (provv. del 24 dicembre 1998) in merito agli adempimenti da porre in essere in relazione al trattamento dei dati nel settore del lavoro interinale.

In tale parere il Garante ha precisato che le società che operano nel campo del collocamento della manodopera e trattano i dati degli aspiranti e dei lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo per essere utilizzati presso altre imprese, devono rispettare specifici obblighi per tutelare la riservatezza delle persone, senza per questo dover attivare complicate procedure.

A tal fine l´Autorità ha inteso non solo chiarire alcuni aspetti applicativi della l. n. 675/1996, ma ha fornito anche indicazioni generali e suggerito soluzioni operative affinché quanti operano nel settore del mercato del lavoro interinale possano adempiere correttamente alle disposizioni della legge con modalità semplificate e senza aggravi burocratici.

È stato infatti precisato che per poter raccogliere, conservare e utilizzare i dati contenuti nei curricula vitae è necessario fornire agli interessati una informativa che indichi i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati verranno comunicati, e spieghi, tra l´altro, le modalità del trattamento e i diritti dell´interessato a conoscere, integrare, modificare, cancellare i dati raccolti. L´informativa, ha sottolineato in particolare il Garante, nel caso di trasmissione di curricula a mezzo posta o fax, potrebbe essere fornita ad esempio mediante l´utilizzo da parte dell´aspirante di un apposito modello, reso disponibile al pubblico, contenente un´informativa anche succinta, ma esauriente e comprensibile.

Il Garante ha anche precisato che per poter comunicare i dati dei candidati, l´agenzia dovrà acquisire il loro consenso (che deve essere scritto nel caso di dati sensibili) e specificare che tali informazioni verranno fornite alle sole imprese che chiederanno il curriculum.

Una ulteriore indicazione del Garante ha riguardato la possibilità, per la società che colloca manodopera, di raccogliere con un unico atto il consenso, sia per quanto riguarda il rapporto che intercorre tra essa e il lavoratore, sia per conto delle imprese utilizzatrici, con l´obbligo per queste ultime di trattare soltanto i dati strettamente necessari per l´offerta di lavoro.

Con il medesimo parere, questa Autorità ha ritenuto opportuno ribadire che anche in caso di raccolta di dati via Internet, le modalità devono comunque permettere al candidato di ricevere l´informativa prima della compilazione dei dati e di manifestare il consenso anteriormente alla loro trasmissione alla società, ricordando, peraltro, che per quanto riguarda le reti telematiche il Governo è stato delegato a individuare apposite modalità applicative della l. n. 675/1996.

Scheda

Doc-Web
1337509
Data
12/04/99

Tipologie

Relazione annuale