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2.4 Associazioni e partiti politici - Relazione 1998 - 12 aprile 1999

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Indice

Relazione annuale 1998

2. Temi di maggior rilievo nell´attività del Garante

2.4 Associazioni e partiti politici
Il crescente fenomeno dell´associazionismo e il suo ruolo determinante assunto nel Paese nella gestione di numerosi servizi sociali comporta inevitabilmente il trattamento di una mole di dati personali riguardanti sia i singoli associati, sia i terzi con i quali tali organismi vengono in contatto per lo svolgimento delle attività statutarie.

Proseguendo nell´intento di semplificazione degli adempimenti previsti dalla l. n. 675/1996 a carico degli organismi associativi, il Garante ha rinnovato fino al 30 settembre 1999, senza mutamenti sostanziali rispetto alla precedente autorizzazione generale del 1997, l´esonero dall´obbligo di richiedere singolarmente l´autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili relativi agli iscritti e ai sostenitori (autorizzazione n. 3/1998, in G.U. del 1‚ ottobre 1998, n. 229).

Peraltro, una novità introdotta dal nuovo provvedimento generale ha portato a estendere l´applicabilità della suddetta autorizzazione agli istituti scolastici anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, consentendo così il trattamento dei dati sensibili attinenti anche agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione a detti istituti. E´ stato altresì consentito di trattare i dati sensibili dei lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l´adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali (v. anche cap. 2.8).

Per quanto attiene ai quesiti, sono stati forniti alcuni chiarimenti a un partito politico (provv. 8 gennaio 1998, in Bollettino, n. 3, p. 22) in merito al fatto che l´iscrizione al partito costituisce di per sé un dato sensibile per il cui trattamento è necessario che venga espresso il consenso scritto da parte dell´interessato, preceduto da un´idonea informativa allo stesso. A tal fine è stata suggerita una formula da riportarsi sul modulo di adesione che era stata peraltro pubblicizzata già dal Garante il 16 ottobre 1997.

A un altro partito politico (provv. 30 marzo 1998, in Bollettino, n. 4, p. 12) è stato precisato poi che non deve essere richiesta un´apposita autorizzazione per poter trattare i dati sensibili, essendo sufficiente osservare le disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali nn. 1 e 3, riguardanti, rispettivamente, i rapporti di lavoro e gli organismi associativi. Con la medesima risposta il Garante ha altresì sottolineato che non è necessario notificare i trattamenti dei dati relativi ai dipendenti, ai simpatizzanti e agli aderenti, sempre che i dati siano utilizzati in conformità alle disposizioni dell´art. 7, comma 5-ter della l. n. 675/1996.

In relazione a un quesito formulato da un gruppo parlamentare in merito alla diffusione di opuscoli di propaganda politica ed elettorale contenenti dati definiti dalla legge come "sensibili", il Garante ha precisato (provv. del 30 marzo 1998, in Bollettino, n. 4, p. 28) che occorre valutare preliminarmente le caratteristiche dell´opuscolo. Infatti, se quest´ultimo è curato da giornalisti o da pubblicisti per il perseguimento di finalità informative, benché nell´ambito di un´attività politica, non si deve chiedere il consenso dell´interessato (arte. 25, comma 4-bis, della l. n. 675/1996).

Il Garante ha ritenuto tuttavia necessario sottolineare che, anche in tale contesto normativo, rimane immutata l´esigenza del rispetto di alcuni limiti posti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza, integrati da talune regole contenute nel codice di deontologia (provv. 29 luglio 1998, G.U. n. 179 del 3 agosto 1998), specie per quanto riguarda l´essenzialità delle informazioni divulgate rispetto a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 9, lett. d) e 25). Nella medesima risposta il Garante ha affrontato anche il tema del trattamento dei dati di carattere giudiziario, ricordando che per tali dati è in vigore una norma transitoria che ne permette il trattamento fino all´8 maggio 1999, data entro la quale è prevista l´emanazione di norme integrative che dovranno prevedere alcune ulteriori garanzie.

Il Garante si è quindi espresso (provv. del 27 marzo 1998, in Bollettino, n. 4, p. 30) in riferimento alla tenuta di un indirizzario dei soci di un´associazione professionale a carattere culturale e sindacale, finalizzato alla trasmissione di un periodico mensile mediante abbonamento postale. Sull´argomento, l´Autorità ha esaminato due diverse ipotesi:

a) nel caso in cui il periodico sia spedito soltanto agli iscritti all´associazione, si è rilevato, la tenuta dell´indirizzario contenente i dati degli abbonati configura un trattamento di dati sensibili, in quanto "idonei a rivelare l´adesione a un´associazione sindacale". Ciò comporta che tali dati possano essere trattati solo dopo aver acquisito il consenso scritto dell´interessato e sulla base dell´autorizzazione del Garante. L´Autorità ha fatto peraltro presente che detto consenso scritto, previa informativa all´interessato in base all´art. 10, può essere acquisito in un´unica soluzione al momento in cui l´associazione medesima deve raccogliere l´adesione dei propri iscritti;

b) nella seconda ipotesi (in cui il periodico è spedito agli abbonati, a prescindere dalla loro iscrizione all´associazione), in cui sembravano venire in considerazione dati personali "comuni", il Garante ha precisato che, oltre all´informativa, salvo che si tratti di dati conoscibili da chiunque, è necessaria l´acquisizione del consenso dell´interessato, il quale può essere anche orale ma deve risultare, in ogni caso, da un documento scritto.

In relazione ad alcuni quesiti provenienti da un´associazione circa presunte schedature di persone omosessuali effettuate dalle forze dell´ordine, il Garante (provv. del 22 aprile 1998, in Bollettino, n. 4, p. 11), acquisiti elementi di valutazione dai Ministri dell´interno e della difesa (che hanno assicurato di non detenere elenchi di omosessuali e di non effettuare forme di schedatura o discriminazioni illegittime basate sulle abitudini o preferenze sessuali dei cittadini), ha comunicato all´associazione stessa l´esito degli accertamenti svolti, riservandosi di esercitare i propri poteri di controllo qualora pervengano ulteriori e circostanziate segnalazioni.

Rispondendo a un´associazione di analisti finanziari (provv. del 26 ottobre 1998, in Bollettino, n. 6, in corso di pubblicazione), il Garante ha infine evidenziato che anche per la stampa di un annuario soci da inviare agli associati e agli abbonati alla rivista dell´associazione, oltre all´informativa, occorre acquisire il consenso dell´interessato, salvo che si tratti di dati conoscibili da chiunque.

L´Autorità ha però precisato che il consenso, acquisibile anche all´atto della compilazione del formulario di richiesta di adesione all´associazione stessa, può essere documentato con una formula puntuale ma concisa, collegandolo alle attività previste dallo statuto (ove la pubblicazione dell´annuario e il suo invio agli abbonati siano previsti dallo statuto) o, più direttamente, alla stampa e diffusione dell´annuario stesso.

Scheda

Doc-Web
1337477
Data
12/04/99

Tipologie

Relazione annuale