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Provvedimento del 13 luglio 2006 [1320705]

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 [doc. web n. 1320705]

Provvedimento del 13 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 10 aprile 2006 con il quale Gianluca Pasquale ha riproposto tutte le richieste già formulate nell´istanza ex art. 7 del Codice con la quale, sostenendo di essere venuto a conoscenza che Augusta Assicurazioni S.p.A. avrebbe attivato, a sua insaputa, una polizza assicurativa Rca in relazione ad un autoveicolo di sua proprietà, aveva chiesto alla medesima Augusta Assicurazioni S.p.A. la conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che il ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti, nonché l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro cui i dati personali sono stati comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 30 maggio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate il 28 aprile, il 10 maggio e il 16 giugno 2006 con le quali Augusta Assicurazioni S.p.A. nel sostenere di aver già dato un previo riscontro all´istanza ex art. 7 dell´interessato mediante un fax datato 24 febbraio 2006, inviato presso il legale per il cui tramite l´istanza era stata formulata, ha ribadito che in data 29 novembre 2005 era stata stipulata, da parte di un soggetto diverso dal ricorrente, una polizza assicurativa in relazione al veicolo in questione, veicolo di cui il terzo, dalla documentazione in possesso, sarebbe risultato proprietario; rilevato che la resistente ha precisato di non aver acquisito dati personali che riguardino il ricorrente e di non poter fornire gli estremi identificativi dell´intestatario della polizza trattandosi appunto di un terzo; 

VISTE le note pervenute via fax il 9 e il 14 maggio 2006 ed il 19 giugno 2006 con le quali il ricorrente, dichiarandosi insoddisfatto dei riscontri ricevuti e sostenendo che alla data del 29 novembre 2005 il veicolo in questione risultava ancora essere di sua proprietà, ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota inviata il 28 giugno 2006 con la quale la resistente ha comunicato gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento precisando, peraltro, che "da una verifica interna non risultano mai acquisiti … i dati personali relativi al ricorrente ";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste dell´interessato, avendo la resistente fornito, a seguito della presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro, a completamento delle indicazioni già fornite a seguito dell´inoltro dell´istanza ex art. 7;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Augusta Assicurazioni S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Augusta Assicurazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1320705
Data
13/07/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso