g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Selework s.a.s. - 6 luglio 2006 [1314385]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1314385]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Selework s.a.s. - 6 luglio 2006

Registro delle deliberazioni
 Del. n.20 del 6 luglio 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 16 aprile 2002 nei confronti di Selework s.a.s., già con sede in Milano, via Gaetano Strambio n. 6, attualmente con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), via Gadda n. 3; rilevato che l´accertamento della violazione è conseguito all´indagine effettuata dal Dipartimento realtà economiche e produttive su annunci apparsi su quotidiani e periodici, curati da società di ricerca e selezione del personale, dalla quale è emersa l´assenza di idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 d.lg. 196/2003, di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Dipartimento ha appurato, all´atto dell´accertamento, che nell´annuncio in questione era presente solo una sintetica richiesta od invito ai candidati affinché inserissero nel curriculum da inviare la dichiarazione di manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, senza che agli stessi fossero fornite, in conformità all´art. 10, comma 1, della legge 675/1996 (ora, art. 13, comma 1, del Codice) informazioni idonee ed esaustive riguardo al trattamento dei dati personali così raccolti;

VISTO il verbale n. 4545 del 16 aprile 2002 con cui l´Ufficio ha contestato alla Selework s.a.s. la violazione dell´art. 10, comma 1 della citata legge (ora, art. 13, comma 1, del Codice), sanzionata dall´art. 39, comma 2, della medesima legge (ora, art. 161 del Codice), informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che la parte non risulta aver effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato dalla parte ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale sono state addotte le seguenti considerazioni:

a) l´attività di raccolta di dati per mezzo delle inserzioni sui quotidiani, a causa del loro elevato costo, poteva rientrare nella previsione di cui all´art. 10, comma 4, della legge 675/1996, che prevedeva l´esonero dall´informativa nei casi in cui l´adempimento comporti un impiego di mezzi sproporzionati; l´adempimento all´obbligo di fornire le informazioni all´interessato utilizzando l´inserzione medesima rendeva la stessa talmente onerosa da non poter essere utilizzata dagli operatori per lo svolgimento dell´attività in questione;

b) nell´inserzione erano comunque ravvisabili i requisiti previsti dall´art. 10 della legge n. 675/1996; le finalità e modalità del trattamento risulterebbero di per sé evidenti dall´annuncio, mentre l´invio dei dati era rimesso alla discrezionalità dell´interessato che intendeva partecipare alla selezione; per quanto attiene all´informazione sui diritti di cui all´art. 13 della legge 675/1996 (ora, art. 7 del Codice) valgono le stesse considerazioni di cui alla lettera precedente;

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b), della legge 675/1996 (ora, art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) per il quale doveva essere fornita una previa informativa agli interessati riguardo al trattamento medesimo, nelle forme e con le modalità previste dall´art. 10, comma 1, della medesima legge (ora, art. 13, comma 1, del Codice);

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società nelle memorie difensive non risultano idonee a superare i rilievi posti alla base della contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa, con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto:

a) la previsione di cui all´art. 10, comma 4, della legge 675/1996 (ora, art. 13, comma 5, lettera c) del Codice), si applica solo ai casi nei quali i dati non siano raccolti, come invece avvenuto nel caso di specie, presso l´interessato. In ogni caso, la norma prevede che sia l´Autorità, alla luce del bilanciamento degli interessi, a dichiarare preventivamente, rispetto al caso concreto, la manifesta sproporzione, ovvero l´impossibilità di rendere l´informativa agli interessati nelle forme ordinarie, mentre nessun procedimento della specie è stato a suo tempo preventivamente avviato dalla Selework. A ciò si aggiunga che già con il provvedimento del 10 gennaio 2000 il Garante aveva fornito chiare indicazioni circa le modalità, il contenuto e la forma dell´informativa, richiamando tutti gli operatori interessati e, fra questi, esplicitamente le società di ricerca e di selezione del personale, al rispetto dei principi di legge che, nel predetto provvedimento, erano stati evidenziati nei punti 6 e 7;

b) il rispetto dell´obbligo di informativa previsto dall´art. 10 della legge 675/1996 (ora, art. 13 del Codice) costituisce presupposto essenziale della liceità del trattamento dei dati degli interessati, consentendo ad essi una decisione consapevole sul conferimento degli stessi e permettendo di esprimere, ove necessario, un consenso libero ed informato;

VISTO l´art. 39, comma 2, della legge 675/1996 (ora, art. 161 del Codice), che puniva la violazione della disposizione di cui all´art. 10 della medesima legge (ora, art. 13, comma 1, del Codice) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro da 258,00 a 1549,00 (risalendo la violazione ad epoca anteriore all´adeguamento della medesima sanzione operato sia dal d.lg. 467/2001, sia dal d.lg. 196/2003);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di euro 258,00 (euro duecentocinquantotto/00);

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Selework s.a.s., già con sede in Milano, via Gaetano Strambio n. 6, attualmente con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), via Gadda n. 3, in persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare la somma di euro 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (ora, art. 161 del Codice) indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma di euro 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) tramite l´allegato bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata in originale, o in copia autentica, a questa Autorità quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, è possibile proporre opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro un termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 6 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1314385
Data
06/07/06

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca