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Provvedimento del 1 giugno 2006 [1304698]

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[doc. web n. 1304698]

Provvedimento del 1 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 23 febbraio 2006 da Oscar Tirelli, rappresentato e difeso dall´vv. Stefano Martinelli, nei confronti di SanPaolo Imi S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta -già avanzata al medesimo titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)- volta ad ottenere la cancellazione (o, in subordine, il blocco) dei dati personali relativi ad un mutuo fondiario che la medesima banca aveva comunicato al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., nonostante l´avvenuta voltura del mutuo ad un terzo; rilevato che il ricorrente ha contestato, altresì, l´illiceità di tale comunicazione di dati, per non avere la banca fornitogli "un preventivo avvertimento" circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali a Crif S.p.A.; rilevato, infine, che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 13 aprile 2006 con la quale è stata comunicata la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 24 marzo 2006 con la quale la resistente ha sostenuto che il 5 ottobre 2004 un terzo, divenuto proprietario dell´immobile per il cui acquisto il mutuo era stato accordato, aveva presentato una richiesta di accollo della residua parte della somma concessa in mutuo; rilevato che, essendosi la voltura del mutuo a carico del terzo perfezionata soltanto in data 22 giugno 2005, fino a tale data la banca aveva continuato a considerare controparte contrattuale il ricorrente e ad imputare allo stesso le rate scadute del mutuo; rilevato che fino al giugno 2005 (mese in cui è stata effettuata l´ultima segnalazione) le segnalazioni dei ritardi nei pagamenti al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. erano state pertanto effettuate nei confronti del ricorrente stesso, mentre le successive segnalazioni erano state imputate nei riguardi del soggetto che era succeduto nel rapporto contrattuale con la banca;

VISTA la nota depositata il 28 marzo 2006 con la quale il ricorrente ha nuovamente contestato di aver ricevuto dalla resistente alcun preavviso circa le segnalazioni di ritardi nei pagamenti comunicate dalla resistente a Crif S.p.A. fino al giugno 2005;

VISTA la nota inviata in data 29 marzo 2006 con la quale la resistente ha sostenuto di essere stata "di fatto, impossibilitata a rendere noto al signor Tirelli l´intendimento di effettuare a Crif S.p.A. le segnalazioni relative ai ritardi nei pagamenti delle rate del mutuo non ancora (…) volturato", data l´irreperibilità del ricorrente; ciò, in quanto una precedente nota datata 10 settembre 2004 con la quale la resistente aveva invitato l´interessato a presentarsi presso una filiale della banca per discutere della "assenza di provvista sul conto corrente presso il quale era domiciliato il pagamento delle rate del mutuo", non era stata recapitata in quanto il destinatario sarebbe risultato irreperibile in quanto "trasferito";

VISTA la nota inviata in data 4 maggio 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato che i dati relativi ai ritardi nei pagamenti delle rate scadute il 1/02/2005, 1/03/2005, 1/04/2005 sono stati comunicati al proprio sistema di informazioni creditizie nel "mese successivo a quello in cui si è verificato il mancato pagamento della rata scaduta", ma che, a causa della necessità di effettuare i controlli previsti dall´art. 4, comma 3, del Codice, i dati stessi sono stati resi accessibili agli enti partecipanti al sistema soltanto nel maggio 2005;

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto nel procedimento dalle parti resistenti, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione con riferimento ai ritardi nei pagamenti della rata scaduta il 1° aprile 2005 segnalata con l´aggiornamento mensile di maggio 2005; ritenuto, quindi, che il trattamento dei dati relativi a tale ritardo è stato effettuato in modo illecito, non essendo stato fornito il predetto preavviso, che avrebbe dovuto essere inviato in ogni caso al domicilio conosciuto dell´interessato; rilevato, quindi, che deve essere ordinato a SanPaolo Imi S.p.A. di attivarsi per la cancellazione dei dati relativi alla rata citata dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. entro e non oltre il 30 giugno 2006, dando conferma al ricorrente ed a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di SanPaolo Imi S.p.A., nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di cancellazione dei dati personali inerenti al ritardo nei pagamenti della rata scaduta il 1° aprile 2005, relativa al prestito erogato dalla resistente il 29 maggio 2000, e ordina a Sanpaolo Imi S.p.A. di provvedere ai fini della cancellazione di tali dati dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., entro il 30 giugno 2006;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1° giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli