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Provvedimento del 7 giugno 2006 [1304452]

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[doc. web n. 1304452]

Provvedimento del 7 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) avanzata dall´avv. Vittorio Bruno nei confronti di San Felice s.r.l. (ora Lauro.it S.p.A.) e Pointel Communication S.p.A., in persona di Tommaso Pilato, con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di alcuni messaggi di posta elettronica non sollecitati (relativi alle iniziative promosse da tre siti web che risultano intestati alle resistenti), chiedeva conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, opponendosi altresì al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario;

VISTO il ricorso regolarizzato il 28 febbraio 2006 con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le proprie istanze nei confronti di entrambi i soggetti ritenuti titolari del trattamento ed ha chiesto, altresì, di porre a carico delle resistenti le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 20 aprile 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 marzo 2006 con la quale Pointel Communication S.p.A., in persona dell´amministratore delegato Tommaso Pilato, ha dichiarato di non aver trattato i dati personali del ricorrente dal momento che la società in questione svolge, "tra le varie attività (…), anche quella di Internet Service Provider…, registra per nome e per conto di chi ne fa richiesta nomi a dominio" ed "affitta, a chi registra il dominio, uno spazio web denominato FTP"; rilevato che il sig. Pilato ha dichiarato altresì che la società "è solamente custode dei dati contenuti nel server e ne cura puramente la parte tecnica" e che le e-mail oggetto di contestazione non sono state inviate dalla stessa;

VISTA la nota del 3 aprile 2006 con la quale Lauro.it S.p.A. –che ha incorporato San Felice s.r.l.– ha dichiarato che "i dati utilizzati e la e.mail" del ricorrente "sono con buona probabilità stati frutto di un erroneo inserimento in banche dati contenenti indirizzi di posta elettronica destinati all´inserimento manuale nel sistema dei contatti", errori cui Lauro.it S.p.A. avrebbe "posto immediatamente riparo" con un aggiornamento del proprio sistema per conformarlo pienamente alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, con riferimento alle richieste avanzate dal ricorrente nei confronti di Pointel Communication S.p.A., avendo la stessa dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver trattato i dati personali del ricorrente, occupandosi esclusivamente della gestione tecnica dei siti in riferimento ai quali sono state inviate le e-mail aventi natura pubblicitaria;

RITENUTO di dover dichiarare, con riguardo al ricorso proposto nei confronti di San Felice s.r.l., ora Lauro.it S.p.A., non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste relative all´origine dei dati, alla conferma della loro esistenza, alla loro comunicazione in forma intelligibile, alle finalità, alle modalità e alla logica su cui si basa il trattamento, nonché agli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato ai sensi dell´art. 29 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

RITENUTO di dover invece accogliere il ricorso proposto nei confronti di tale società in ordine alle richieste volte a conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché in riferimento all´opposizione al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario, non avendo la stessa fornito idoneo riscontro al riguardo e non risultando, in particolare, che la società (pur avendo cancellato i dati personali del ricorrente) abbia adottato misure idonee volte ad impedire l´invio di ulteriori messaggi promozionali allo stesso; ritenuto che Lauro.it S.p.A. dovrà fornire, entro e non oltre il 5 luglio 2006, riscontro al ricorrente in ordine a tali istanze, dando anche conferma di aver adottato ogni misura necessaria ad impedire l´inoltro al ricorrente di comunicazioni promozionali; ritenuto che entro la medesima data la società dovrà anche dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico esclusivamente di Lauro.it S.p.A. nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a causa dell´inidoneo riscontro alle istanze proposte ai sensi dell´art. 7 del Codice;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Pointel Communication S.p.A.;

b) accoglie il ricorso nei confronti di Lauro.it S.p.A. in ordine alle richieste volte a conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché in ordine all´opposizione al trattamento dei dati a fini di invio di materiale pubblicitario, e ordina alla società medesima di fornire adeguato riscontro in merito entro il 5 luglio 2006, dando conferma, entro la medesima data, dell´avvenuto adempimento anche a questa Autorità;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Lauro.it S.p.A. in ordine alle restanti richieste;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico esclusivamente di Lauro.it S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli