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Provvedimento del 13 aprile 2006 [1289822]

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[doc. web n. 1289822]

Provvedimento del 13 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 febbraio 2006, presentato da Lucia Agostina Adamo, Nadia Marcuccio e Antonio Spano rappresentati e difesi dall´avv. Luca Piri presso il cui studio hanno eletto domicilio, nei confronti di Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., con il quale gli interessati hanno sostenuto che i dati personali relativi ai ritardi nei pagamenti delle rate di un mutuo chirografario, stipulato con la banca nel dicembre 1997 ed estinto a seguito di accordo transattivo in data 14 ottobre 2003, sarebbero trattati in violazione di quanto disposto dall´art. 6, comma 2, lett. b), del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (il quale prevede che i dati relativi ad inadempimenti superiori a due rate o mesi che siano stati successivamente regolarizzati possono essere conservati non oltre ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione); rilevato che i ricorrenti, essendo la regolarizzazione dei ritardi avvenuta a loro avviso in data 14 ottobre 2003, in occasione dell´estinzione del rapporto, hanno chiesto alla banca di attivarsi per cancellare dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. i dati personali in questione; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, in subordine, alla banca di aggiornare tali dati, in quanto la posizione relativa al mutuo in questione sarebbe allo stato ancora censita nell´archivio di Crif S.p.A. con "segnalazione di rate non pagate"; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto anche il risarcimento dei danni, nonché di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota inviata via fax il 16 marzo 2006 con la quale la banca resistente ha sostenuto che la conservazione dei dati sarebbe lecita, in quanto la fattispecie in questione, a suo avviso, avendo ad oggetto un finanziamento estinto in via transattiva con una perdita per la banca (sarebbe stato infatti rimborsato un importo di 15.000,00 euro, a fronte di un debito effettivo di 26.000,00), rientrerebbe nell´ambito di applicazione dell´art. 6, comma 5, del citato codice di deontologia e buona condotta, il quale prevede un tempo di permanenza di trentasei mesi nei predetti sistemi per i dati relativi a ritardi nei pagamenti non regolarizzati; rilevato che ad avviso della banca al caso di specie non si applicherebbe il disposto dell´art. 6, comma 2, lett. b), che avrebbe ad oggetto esclusivamente gli inadempimenti regolarizzati "senza perdite o residui"; rilevato che, nella medesima nota, la banca resistente ha dichiarato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver comunque "disposto la cancellazione della registrazione" dei dati in questione "nel sistema di informazioni creditizie gestito da "Crif";

CONSIDERATO che i dati relativi a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati anche a seguito di "transazioni o concordati" (art. 1, comma 1, lett. b), del citato codice di deontologia e buona condotta), possono essere conservati per ventiquattro o dodici mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione, a seconda che i ritardi siano o meno superiori a due rate o mesi, come previsto dall´art. 6, comma 2, lett. a) e b) del medesimo codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

RITENUTO, comunque, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste formulate dagli interessati;

RITENUTO che il ricorso è inammissibile in ordine alla richiesta di risarcimento del danno atteso che tale richiesta non rientra nella competenza di questa Autorità e può essere proposta solo dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per quanto concerne la richiesta rivolta all´istituto di credito resistente in ordine alla cancellazione dei dati;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di risarcimento del danno;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 300 euro a carico di Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 13 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli