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Provvedimento del 8 febbraio 2006 [1248074]

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[doc. web n. 1248074]

Provvedimento del 8 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza con la quale XY e ZK, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hanno chiesto al direttore responsabile del giornale "L´Avisio di Fiemme e Fassa" e alla giornalista Elisa Salvi di cancellare dai propri archivi alcuni dati personali che li riguardano trattati in occasione della pubblicazione di un articolo relativo alle persone abitanti nelle Valli di Fiemme e di Fassa che avevano dichiarato i redditi più alti nell´anno di imposta xkxk; rilevato che, in particolare, gli interessati hanno contestato la liceità del trattamento delle informazioni relative all´esistenza del rapporto di coniugio, pubblicate senza il loro consenso, nonché alcune espressioni utilizzate dalla giornalista che, con commento ritenuto sgradevole, definiva gli interessati "coppia d´oro" delle Valli di Fiemme e di Fassa e si riferiva al sig. XY attribuendogli la "medaglia di legno", "in ordine alla quarta posizione nell´ideale classifica reddituale" stilata nel medesimo articolo;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 3 ottobre 2005, presentato dai medesimi interessati (rappresentati e difesi dall´avv. Rosa Rizzi), nei confronti di Publinord s.a.s. di Brigadoi G. e c. in qualità di editore del periodico "L´Avisio di Fiemme e Fassa", di Guido Brigadoi, suo direttore responsabile e di Elisa Salvi, giornalista della medesima testata, con il quale i ricorrenti, nel lamentare il mancato idoneo riscontro alla propria istanza e l´illiceità del trattamento, hanno riproposto la propria richiesta chiedendo, tra l´altro, il risarcimento del danno e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, nonché la successiva nota del 14 dicembre 2005 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie inviate il 2 e il 7 dicembre 2005 con le quali la società resistente titolare del trattamento, insieme al direttore responsabile della citata testata giornalistica e alla giornalista Elisa Salvi (rappresentati e difesi dall´avv. Beppe Pontrelli), hanno ritenuto lecito il trattamento dei dati personali dei ricorrenti, affermando che le informazioni relative ai redditi percepiti (nonché l´indicazione di nome, cognome, data di nascita e attività lavorativa esercitata) erano all´epoca disponibili al pubblico e che le stesse sono state riportate dal periodico rispettando i principi del diritto di cronaca. Ciò, tenendo conto che "l´aver esplicitato il rapporto di parentela tra XY e ZK è di assoluta rilevanza nell´articolo", dal momento che "facendo la somma dei loro redditi è evidente che superano di gran lunga il primo classificato delle Valli"; rilevato che in relazioni alle contestate espressioni "di colore" utilizzate nell´articolo, il titolare del trattamento ha fatto notare che "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti" (cfr. art. 6, comma 3, del codice di deontologia, relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, G.U. 3 agosto 1998, n. 179);

VISTE le memorie del 7 dicembre 2005 e 5 gennaio 2006 con cui i ricorrenti hanno ribadito di non ritenere lecita la pubblicazione dell´informazione relativa al loro rapporto di coniugio ed hanno sollecitato la cancellazione dei dati; 

VISTA la memoria del 5 gennaio 2006 nella quale la resistente ha argomentato nuovamente circa la liceità del trattamento effettuato, chiedendo il rigetto del ricorso e di porre le spese del procedimento a carico dei ricorrenti;

RILEVATO che il trattamento di dati personali per finalità giornalistica, disciplinato dagli artt. 136 e ss. del Codice, può essere effettuato lecitamente anche senza il consenso degli interessati e che, nel caso di specie, risulta rispettato il principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, in ragione sia dell´originalità del fatto, sia della qualificazione dei protagonisti (art. 6, comma 1, del citato codice di deontologia);

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati; rilevato che tale dichiarazione lascia impregiudicata la facoltà dei ricorrenti di far valere in altra sede, ove ne ricorrano i presupposti, i loro diritti in ordine alle espressioni e commenti da essi contestati;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni che deve essere avanzata, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria, non avendo questa Autorità competenza in merito;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati formulata dai ricorrenti;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 8 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli