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Provvedimento del 8 febbraio 2006 [1247172]

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Provvedimento del 8 febbraio 2006

[doc. web n. 1247172]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 dicembre 2005, presentato da Daniela Pennesi nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 17 gennaio 2006 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative alla ricorrente per decorso del termine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso (21.10.2005)";

RILEVATO che Crif S.p.A., con la predetta nota, ha sostenuto di aver già inviato in data 6 dicembre 2005 una nota di riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed ha chiesto al Garante di rigettare il ricorso con integrale addebito delle spese alla ricorrente;

RILEVATO che Crif S.p.A., nella citata nota di riscontro del 6 dicembre 2005, non aveva dato, però, idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellare i  dati di tipo "positivo" -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando soltanto che avrebbe cancellato i dati in questione entro 90 giorni dalla revoca del consenso, inducendo in tal modo l´interessata a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

CONSIDERATO che la società resistente ha comunque dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati di tipo "positivo" relativi alla ricorrente e che va quindi dichiarato al riguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTO che, sempre nel fax del 17 gennaio 2006, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad un verbale di pignoramento immobili contro la ricorrente, censito "nella banca dati informazioni da tribunali e registri immobiliari". Ciò in quanto tali dati, ad avviso della resistente, potrebbero essere trattati anche senza il consenso dell´interessato, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice in quanto provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque";

CONSIDERATO che con la citata nota del 17 gennaio 2006 la resistente ha altresì sostenuto che, per effetto di quanto disposto dall´art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell´Agenzia del territorio, si ha riutilizzazione commerciale quando i dati stessi sono "ceduti o comunque forniti a terzi (..)" e che, al contrario, i dati in questione sono attualmente trattati da Crif S.p.A. "senza renderli disponibili", ovvero senza formare oggetto di comunicazione o diffusione;

CONSIDERATO che, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, va ritenuta congrua l´interruzione da parte della resistente dell´attività di riutilizzazione commerciale dei dati tratti dagli archivi catatali e dai registri immobiliari in assenza dei presupposti di legge attualmente previsti, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione o diffusione; ciò, nelle more dell´adozione del codice di deontologia e di buona condotta di cui all´art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 dell´art. 1 della citata legge n. 311/2004 (cfr., anche, art. 1, comma 5, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2); rilevato che la resistente ha dichiarato, nel corso del procedimento, di aver già interrotto tale riutilizzazione e che, per questi motivi, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tale profilo;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 8 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli