Search Form Portlet
g-docweb-display Portlet
Provvedimento del 16 novembre 2004 [1243252]
- Autore:
- Garante per la protezione dei dati personali
- Doc-Web:
- 1243252
- Data:
- 16/11/04
- Argomenti:
- Particolari categorie di dati , Giornalismo
- Tipologia:
- Blocco del trattamento
DOCUMENTI CITATI
VEDI ANCHE (10)
- Provvedimento del 6 dicembre 2007 [1478059]
- Il Garante chiede la registrazione della puntata de "Le Iene" del 10 ottobre 2006 - 11 ottobre 2006
- 'Mai raccolte sleali di dati'. Dichiarazione di Giuseppe Fortunato, componente del Garante, su test in discoteca delle 'Iene'
- L'Autorità Garante blocca l'uso dei dati per il servizio de ''Le Iene'' - 11 ottobre 2006
- Il Garante: no alla raccolta illecita di dati sanitari e no alle telecamere nelle toilette. Bloccato l'uso dei dati nel servizio delle ''Iene'' in...
- Il Garante ai media: pubblicati dettagli che rendono identificabile la ragazza violentata a Roma - 16 febbraio 2009
- Essenzialità dell'informazione e dignità dei defunti - 15 luglio 2006 [1310796]
- Diffusione di dati di interesse clinico e dignità della persona - 29 novembre 2007 [1478083]
- Informazione tv e disagio sociale: occorre tutelare la dignità delle persone - 4 marzo 2008
- Raccolta di dati genetici in discoteca per finalità di informazione televisiva: blocco - 19 ottobre 2006 [1350853]
[doc. web n. 1243252]
[v. provvedimento del 7 luglio 2005]
Provvedimento del 16 novembre 2004
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTA la segnalazione concernente la puntata dell´ 8 novembre 2004 della trasmissione televisiva RAI "Chi l´ha visto", nella quale è stato trasmesso un ampio servizio relativo ad un uomo di nazionalità danese assente da diversi anni e di cui alcuni familiari avevano di recente iniziato nuove ricerche;
RILEVATO che il servizio non si è limitato a dare alcune informazioni sulla scomparsa, ma ha pubblicizzato numerose altre notizie e immagini documentando i vari tentativi effettuati dalla redazione per avvicinare un uomo la cui identità potrebbe corrispondere a quella dello scomparso, allo scopo di indurlo a rilasciare dichiarazioni alla testata;
RILEVATO che varie immagini diffuse si soffermano con insistenza sull´uomo, anche con ripetuti e prolungati primi piani, cogliendolo in evidente stato di difficoltà fisica e psichica e che alcune delle immagini predette appaiono anche raccolte nonostante il disagio manifestato dall´interessato o senza che il medesimo fosse sempre consapevole di essere ripreso da vicino da una telecamera;
RILEVATO che il servizio risulta allo stato aver violato i limiti del diritto di cronaca favorendo una spettacolarizzazione del caso e violando i diritti fondamentali e la dignità dell´interessato (artt. 2 e 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali -d.lg. 30 giugno 2003, n. 196-; artt. 8 e 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica -provvedimento del Garante 29 luglio 1998-);
RITENUTO che in considerazione della particolare natura dei dati trattati e degli effetti che tale trattamento può determinare, vi è il concreto rischio di un pregiudizio rilevante per l´interessato anche in relazione ad una possibile diffusione in tempi ravvicinati dei medesimi dati o di informazioni analoghe a quelle sopra indicate;
RITENUTA in ogni caso la necessità di completare gli accertamenti preliminari ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a), del Codice in ordine alla liceità e alla correttezza del trattamento, con particolare riguardo alle modalità della raccolta e della diffusione e ai principi di finalità e di essenzialità dell´informazione (art. 11 e 137, comma 3 del Codice; artt. 5 e 6 del codice deontologico);
RITENUTA la necessità di disporre il blocco dei predetti dati personali ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d) del Codice con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento, riservandosi di adottare ogni ulteriore provvedimento all´esito dei menzionati accertamenti;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
dispone ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di RAI S.p.a e del direttore responsabile di RAI 3 nella rispettiva qualità di titolare e di responsabile del trattamento dei dati, il blocco del trattamento di dati di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto.
Roma, 16 novembre 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli