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Provvedimento del 23 novembre 2005 [1225898]

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[doc. web n. 1225898]

Provvedimento del 23 novembre 2005

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli elementi acquisiti da questa Autorità relativamente alla recente diffusione, attraverso diversi mezzi di informazione, di notizie concernenti una persona in condizioni particolarmente critiche di salute a causa di una grave malattia;

RILEVATO che le notizie ampiamente diffuse contengono dettagli relativi allo stato di salute dell´interessato, con specifici riferimenti ai sintomi della malattia, nonché alle ipotesi formulate sulla sua diagnosi, malattia che allo stato potrebbe essere riconducibile alla sindrome di Creutzfeldt-Jakob o a sue varianti comunemente note come morbo della "mucca pazza";

RILEVATO che tale diffusione ha consentito, in diverse pubblicazioni esaminate dall´Autorità, l´identificazione dell´interessato per effetto della menzione delle relative generalità o di altri riferimenti idonei a renderlo agevolmente identificabile;

CONSIDERATO che "il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico" (art. 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, in allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali);

RILEVATO che, nel caso di specie, l´identificazione in pubblico dell´interessato mediante le sue generalità o altri dati identificativi risulta illecita in relazione al principio di "essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" e alla tutela della sfera privata dell´interessato; rilevato che la diffusione della notizia ha altresì concretato una grave violazione della dignità della persona (art. 137, comma 3, Codice cit.; artt. 5, 6 e 8, comma 1, del codice di deontologia cit.; cfr. anche provvedimento del Garante del 7 febbraio 2002, in Bollettino n. 25/2002, pag. 8);

RILEVATO che la violazione è attribuibile, in primo luogo, a notizie diramate da talune agenzie di stampa, le quali, nel dare la notizia, hanno diffuso anche le generalità dell´interessato; considerato che analoga violazione è stata successivamente posta in essere da talune testate giornalistiche, le quali hanno riprodotto la notizia senza adottare misure idonee a rendere non identificabile l´interessato, misure che risultano, invece, essere state adottate da altre testate;

RILEVATO che nel caso in esame la violazione risulta particolarmente grave, atteso che le informazioni personali in questione sono state diffuse anche attraverso i siti web delle testate giornalistiche, nonché attraverso altri siti di informazione on line; rilevato che quest´ultima forma di diffusione ha favorito un´intensa circolazione delle informazioni personali, consentendo anche a numerosi utenti in rete di ottenere agevolmente, attraverso l´uso dei motori di ricerca, un indice selezionato e specifico delle informazioni concernenti solo la  persona interessata;

RILEVATO, dagli atti, che un´agenzia di stampa ha altresì diffuso le notizie relative all´interessato anche tramite l´invio di Sms;

RILEVATO, dai medesimi atti, che i diretti familiari dell´interessato, appena pubblicati i primi articoli sul caso, avevano invitato gli organi di informazione, tramite comunicato stampa, a rispettare la privacy e la dignità del malato, senza ottenere idonei risultati;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143 e comma 1, lett. c) del Codice);

RILEVATO che il predetto divieto può conseguire anche, specificamente, ad una violazione delle prescrizioni contenute nel predetto codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);

RAVVISATA la necessità di provvedere d´urgenza in ragione del carattere particolarmente delicato delle informazioni diffuse, considerata anche la gravità delle condizioni di salute dell´interessato;

RITENUTA la necessità di disporre nei confronti di Editoriale ´91 s.r.l., nonché degli altri soggetti indicati nell´elenco n. 1 in atti redatto dall´Ufficio in base alle verifiche effettuate, nella loro qualità di titolari dei trattamenti e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite siti web, delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare l´interessato; rilevato che il divieto è disposto con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere ai medesimi soggetti di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati (artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice);

RITENUTA la necessità di avviare un autonomo procedimento relativamente all´invio di Sms contenenti i dati identificativi dell´interessato;

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice;

RITENUTA altresì la necessità di disporre l´invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dispone, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Editoriale ´91 s.r.l. e degli altri soggetti indicati nell´elenco n. 1 in atti, nella loro qualità di titolari dei trattamenti descritti, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite siti web, delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare l´interessato;

b) prescrive ai medesimi soggetti, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. c) del Codice, di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati;

c) dispone l´invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 23 novembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli