g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1219024]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1219024]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 16 settembre 2005, presentato da Massimo Baldin nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. con il quale il ricorrente ha chiesto a tale società di attivarsi per la cancellazione dal sistema di informazione creditizie gestito da Crif S.p.A. di una segnalazione di "sofferenza" relativa ad un finanziamento erogato il 23 dicembre 2002, in quanto il ricorrente avrebbe estinto ogni pregressa pendenza nel marzo 2004; rilevato che il ricorrente ha chiesto in subordine l´aggiornamento dei dati, in modo che risulti l´integrale regolarizzazione nei pagamenti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 settembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 19 ottobre 2005 con la quale la resistente ha sostenuto di aver riscontrato le istanze dell´8 giugno e del 9 luglio 2005 avanzate dall´interessato con note datate 30 giugno e 12 luglio 2005, comunicando allo stesso di non potersi attivare per la cancellazione dei dati richiesti, non essendo trascorso il termine di 24 mesi previsto quale limite temporale di conservazione dei dati dal codice di deontologia e di buona condotta applicabile ai sistemi di informazioni creditizie per la lecita conservazione dei dati relativi a ritardi superiori a due rate o mesi successivamente regolarizzati (art. 6, comma 2); rilevato che la resistente ha sostenuto di aver aggiornato i dati presso Crif S.p.A. sin dal luglio del 2005 comunicando l´estinzione di ogni pendenza del ricorrente e "provvedendo ad azzerare i valori di credito scaduto e di credito residuo";

VISTA la nota del 2 novembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTO il report inviato via fax in data 24 novembre 2005 da Crif S.p.A. a seguito di specifica richiesta di questa Autorità, nel quale non compare più la posizione di "sofferenza" riferita al finanziamento in questione e risultano "azzerati", come da comunicazione di Deutsche Bank S.p.A., i valori di "importo residuo" e di "importo scaduto";

RILEVATO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300)); rilevato che il titolare del trattamento aveva riscontrato tempestivamente le richieste dell´interessato spiegandogli, prima della presentazione del ricorso, le ragioni che impedivano la cancellazione dei dati provvedendo peraltro ad aggiornare la relativa posizione nell´archivio di Crif S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli