g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1218243]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1218243]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 settembre 2005, presentato da Davide Battisti nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 settembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 18 ottobre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, con nota datata 4 agosto 2005, aveva già comunicato all´interessato che, "decorsi novanta giorni dalla comunicazione della revoca del consenso" (01.08.2005)" avrebbe cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative allo stesso;

VISTO che, nella medesima nota del 18 ottobre 2005, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati dell´interessato relativi: a) ad un mutuo ipotecario erogato in data 30.07.2002 da Barclays Bank PLC ed estinto in data 9 dicembre 2004 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 4 rate) regolarizzati ad aprile 2004, quindi da meno di 24 mesi"; b) ad una carta di credito con pagamento rateale emessa in data 19 aprile 2002 da Unicredit Clarima Banca S.p.A. ed estinta "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) regolarizzati a gennaio 2005, quindi da meno di 24 mesi"; c) ad una carta di credito con pagamento rateale emessa in data 12 agosto 2002 da Barclay Card ed estinta in data 31 marzo 2005 "con segnalazione di passaggio a perdita" per il quale "non sono ancora decorsi 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto (marzo 2005)". Ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che, sempre nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad un´ipoteca volontaria iscritta a carico del ricorrente, censita "nella banca dati informazioni da tribunali e registri immobiliari". Ciò in quanto tali dati, ad avviso della resistente, potrebbero essere trattati anche senza il consenso dell´interessato, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice in quanto provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque";

VISTA la nota del 25 ottobre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTO il report allegato alla nota inviata via fax il 23 novembre 2005 dalla resistente, nel quale non sono più presenti le informazioni creditizie di tipo "positivo" interessate dalla revoca del consenso;

VISTA che nella nota inviata via fax il 12 dicembre 2005, in riscontro a specifica richiesta del Garante, la resistente ha precisato che, per effetto di quanto disposto dall´art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell´Agenzia del territorio, i dati relativi all´ipoteca volontaria in questione, "in assenza di specifiche convenzioni stipulate con l´Agenzia del territorio", sono solamente conservati dalla resistente e "vengono resi accessibili solo ai diretti interessati", senza formare oggetto di alcuna comunicazione o diffusione a terzi;

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi ad una richiesta di carta di credito con pagamento rateale rivolta a Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 22 novembre 2005 (richiesta, quindi, successiva all´istanza ex art. 7 del Codice ed anche all´odierno ricorso);

RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti regolarizzati da meno di 24 mesi o non successivamente regolarizzati (art. 6, commi 2 e 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

CONSIDERATO che, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, va ritenuta congrua l´interruzione da parte della resistente dell´attività di riutilizzazione commerciale dei dati in questione in assenza dei presupposti di legge attualmente previsti, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione o diffusione; ciò, nelle more dell´adozione del codice di deontologia e di buona condotta di cui all´art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 dell´art. 1 della citata legge n. 311/2004; rilevato che la resistente ha dichiarato, nel corso del procedimento, di aver già interrotto tale riutilizzazione e che, per questi motivi, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tale profilo;

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all´interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif S.p.A, nella citata nota di riscontro del 4 agosto 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli