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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1217538]

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[doc. web n. 1217538]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza presentata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) da XY, YZ e KZ, in proprio e nella qualità di prossimi congiunti ed eredi di WZ deceduto nel xx, con la quale gli stessi, in relazione ad un articolo (pubblicato dal quotidiano "La Nuova di Venezia e Mestre" il xx) nel quale si dava notizia della morte per overdose del loro congiunto, hanno chiesto all´editore e al direttore responsabile della citata testata giornalistica di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, "gli estremi identificativi dei giornalisti autori del predetto articolo e/o del titolo, ovvero del titolare e dei responsabili del trattamento", nonché il risarcimento del danno;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 settembre 2005, presentato dai medesimi interessati (rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Giordano e Mersedes Giuseppin), nei confronti di Finegil S.p.A.-Divisione operativa di Padova, in qualità di editore del quotidiano "La Nuova di Venezia e Mestre" e Paolo Possamai, in qualità di direttore responsabile della medesima testata giornalistica (entrambi rappresentati e difesi dall´avv. Luigi Pasini), con il quale i ricorrenti, nel lamentare il mancato riscontro alla propria istanza e l´illiceità del trattamento, hanno riproposto le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 settembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, nonché la successiva nota del 24 ottobre 2005 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 18 ottobre 2005 con la quale Finegil S.p.A., in qualità di editore del citato quotidiano e titolare del trattamento dei dati in questione, ha ritenuto lecito il trattamento dei dati personali dei ricorrenti;

VISTI il verbale dell´audizione del 21 ottobre 2005 e la memoria anticipata via fax il 17 novembre 2005, nelle quali la resistente ha argomentato nuovamente circa la liceità del trattamento ed ha precisato che le informazioni contenute nell´articolo coincidono con quelle rilevate dai vigili del fuoco (intervenuti su richiesta dei familiari, per permettere l´accesso all´abitazione del sig. WZ) e riferite agli stessi dai genitori del defunto; rilevato che la resistente ha inoltre sostenuto che le richieste sarebbero inammissibili provenendo da soggetti, a suo avviso, non legittimati ad avanzarle ed in quanto aventi per oggetto pretese risarcitorie;

RILEVATO che i ricorrenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, sono legittimati ad esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice (oltre che in proprio) anche con riferimento ai dati personali del loro congiunto defunto; ciò, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del medesimo Codice, che attribuisce tale diritto a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione";

VISTO il fax del 24 novembre 2005 con il quale i ricorrenti hanno ribadito tutte le loro richieste sostenendo, in particolare, che le informazioni sarebbero state riportate nell´articolo in questione oltrepassando i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ledendo "il diritto alla solidarietà e all´onore familiare" ed offendendo la memoria del defunto;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché l´origine dei dati e gli estremi del titolare del trattamento, alla luce dei sufficienti riscontri forniti dalla resistente nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover invece accogliere il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato dalla società editrice resistente ai sensi dell´art. 29 del Codice e di dover pertanto ordinare alla stessa di corrispondere a tale richiesta entro il 31 gennaio 2006, dando conferma dell´avvenuto adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di conoscere gli estremi identificativi degli autori dell´articolo, non rientrando la stessa tra le istanze che possono essere avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice; rilevato che è parimenti inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni che deve essere avanzata, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria, non avendo questa Autorità competenza in merito;

RITENUTO che il ricorso è parimenti inammissibile per ciò che riguarda la richiesta relativa alla verifica della liceità del trattamento, richiesta che non può essere presa in considerazione in quanto formulata per la prima volta solo in sede di ricorso (artt. 8 e 146 del Codice);

RILEVATO peraltro che a quest´ultimo riguardo non sussistono i presupposti per un autonomo intervento di questa Autorità alla luce della disciplina del trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche (artt. 136 e ss. del Codice; codice di deontologia di settore pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 1998, n. 179) che contempera la libertà di stampa ed il diritto di cronaca con le esigenze di tutela della riservatezza degli interessati. Ciò con particolare riferimento al rispetto del principio di essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento medesimo;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché l´origine dei dati e gli estremi identificativi del titolare del trattamento;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina alla resistente di fornire riscontro a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara inammissibili le restanti richieste;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli