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Provvedimento del 7 luglio 2005 [1170291]

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[doc. web n. 1170291]

Provvedimento del 7 luglio 2005

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata dal dott. XY;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e l´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (Allegato A 1);

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione in merito ad una possibile violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali con riguardo ad alcune informazioni diffuse dal Corriere di KW, nell´edizione del zx. In particolare, detto giornale, nella sezione dedicata alla cronaca locale, ha pubblicato la notizia che il segnalante -medico e assessore comunale in una località della provincia di KW- era stato coinvolto in una relazione sentimentale particolarmente contrastata e che nel quadro di tali contrasti era anche stato denunciato dalla compagna, oltre che per le aggressioni ricevute durante la convivenza, per essersi allontanato con il figlio di tre anni, rendendosi irreperibile per più di un mese.

Il segnalante ha denunziato al Garante l´illiceità di tale trattamento lamentando, in particolare, la violazione della sfera privata del figlio ed evidenziando altresì la circostanza che le informazioni diffuse dal giornale erano comunque prive di fondamento, oltre che lesive del suo onore e della sua reputazione.

OSSERVA:

La normativa in materia di protezione dei dati personali vigente all´epoca in cui il trattamento oggetto della segnalazione è stato posto in essere ha previsto una disciplina particolare con riguardo ai trattamenti di dati effettuati nell´esercizio dell´attività giornalistica (artt. 12, comma 1 lett. e) e 20, comma 1, lett. d), e 25 della legge n. 675/1996). Tale disciplina, confermata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, è volta a contemperare il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali con il diritto di cronaca e la libertà di manifestazione del pensiero. Essa, in particolare, permette al giornalista di raccogliere e diffondere dati personali, anche senza il consenso dell´interessato, ma sul presupposto dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (cfr., anche, artt. 5 e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica).

La medesima disciplina accorda una speciale protezione alla sfera privata dei minori e alle informazioni che li riguardano. Tale tutela trova fondamento, in particolare, nell´art. 7 del codice di deontologia, il quale riconosce espressamente la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca, facendo richiamo anche ai principi contenuti nella Carta di Treviso (5 ottobre 1990–25 novembre 1995). In tale prospettiva, la disposizione citata fa espresso divieto al giornalista di pubblicare nomi o immagini dei minori coinvolti in fatti di cronaca o di fornire particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione; ciò, anche in relazione a fatti non previsti dalla legge come reati. Tali garanzie, riconducibili a principi affermati anche a livello internazionale (cfr. art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo -New York, 20 novembre 1989- ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176), hanno ricevuto ulteriore conferma nel Codice (art. 50).

Il trattamento oggetto della segnalazione non ha rispettato queste garanzie.

Può assumere rilievo generale la notizia che un uomo che riveste una carica pubblica -e quindi dotato di una certa visibilità, almeno in ambito locale- sia divenuto protagonista di un acceso conflitto familiare e, più in particolare, sia stato accusato di condotte, oggetto anche di specifiche denunce alle autorità di polizia, idonee ad incidere sugli interessi di un minore. Com´è stato più volte evidenziato dal Garante, il giornalista può diffondere informazioni, anche di natura personale, riguardo a persone note o che esercitano funzioni pubbliche ove le stesse assumano rilievo sul ruolo o sulla vita pubblica di tali persone (art. 6, comma 2, del codice di deontologia; cfr. anche la Dichiarazione del Consiglio d´Europa del 12 febbraio 2004-Dichiarazione sulla libertà di discussione politica nei media). Il rilievo pubblico di una persona non può però comportare un affievolimento della tutela riconosciuta a congiunti e, in particolare, ai minori (cfr. provvedimento del Garante del 28 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 7).

Contrariamente a tali principi, il Corriere di KW ha riferito la notizia della contrastata vicenda familiare senza adottare le misure necessarie a tutelare la riservatezza del minore. Il giornale, oltre a pubblicare le generalità e la professione dei genitori, ha infatti pubblicato anche il nome del minore, rendendolo così immediatamente identificabile.

Anche altri dati diffusi dal giornale risultano eccedenti rispetto alla notizia pubblicata. In particolare, il quotidiano rende noto: che la compagna del segnalante (madre del minore e autrice delle descritte denunce) era stata sposata con un uomo -identificato con nome e cognome- dal quale aveva poi divorziato; che la donna, in passato, aveva attraversato momenti di difficoltà tali da rendere necessario un contatto con uno psicologo. Inoltre, il giornale fa riferimenti ad altre persone -il padre della compagna del segnalante e l´ex moglie dello stesso - identificate con le relative generalità.

Tali dati (taluni dei quali vengono anche evidenziati in grassetto), oltre che riferirsi al segnalante, riguardano anche persone che, pur se caratterizzate da una certa visibilità nell´ambito locale, risultano estranee agli specifici fatti di cronaca e collegate ad alcuni dei protagonisti, ma solo per pregressi legami familiari e affettivi. La pubblicazione di tali dati si pone in contrasto con il richiamato principio di essenzialità dell´informazione, specialmente alla luce della particolare protezione accordata dall´ordinamento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 25 della legge n. 675/1996–ora, art. 137, comma 3 del Codice- e artt. 5, 6 e 10 del codice di deontologia).

In base alle considerazioni svolte, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive a Libra Editrice S.c.a.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali oggetto della segnalazione, di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati.

Le prescrizioni impartite da questa Autorità non riguardano gli altri profili, pure evidenziati dal segnalante, concernenti le espressioni ritenute lesive e diffamatorie, rispetto alle quali l´interessato può far valere i propri diritti dinanzi all´autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, anche al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dai personali, prescrive a Libra Editrice p.s.c.g.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali oggetto della segnalazione, di conformare i trattamenti ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l´invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 7 luglio 2005

Il Presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il Segretario Generale
Buttarelli