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Provvedimento del 7 luglio 2005 [1170266]

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[doc. web n. 1170266]

Provvedimento del 7 luglio 2005

Registro delle deliberazioni
Del. n. 16 del 7 luglio 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE; d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

 

PREMESSO:

  • che presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell´interno è istituito il Centro elaborazione dati (C.e.d.) per la raccolta delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, nonché di prevenzione e repressione della criminalità (artt. 6 e 8 l. 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni);
  • che ai trattamenti di dati personali effettuati in riferimento alla predetta banca di dati si applicano le disposizioni del Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei dati personali, sia per quanto riguarda la necessità, proporzionalità e finalità dei trattamenti, sia in relazione alle misure di sicurezza da adottare, in particolare, al fine di impedire accessi non autorizzati alle informazioni (artt. 3, 11, 31, 33, 53 ss. del Codice);
  • che risulta da notizie di stampa che l´autorità giudiziaria ha avviato un´indagine penale in relazione ad attività associative di terzi alle quali avrebbero collaborato anche alcuni appartenenti a forze di polizia;
  • che, sempre in base a quanto riportato dalla stampa, a tali persone o ad altri soggetti sarebbe stato contestato il reato di cui all´articolo 12 della citata legge n. 121 del 1981, a norma del quale sono puniti la comunicazione o l´utilizzo dei dati registrati nel C.e.d. in violazione delle disposizioni previste dalla medesima legge o al di fuori dei fini da essa previsti;

RITENUTA l´esigenza di verificare l´attuazione e l´idoneità delle misure di sicurezza adottate su iniziativa del Ministero dell´interno in relazione ai trattamenti effettuati presso il predetto C.e.d., in particolare per quanto riguarda il sistema degli accessi e delle relative autorizzazioni, il monitoraggio delle connessioni e le relative verifiche amministrative;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO IL GARANTE:

 

delibera di effettuare, ai sensi dell´articolo 160 del Codice, gli accertamenti necessari a verificare l´attuazione e l´idoneità delle misure di sicurezza adottate su iniziativa del Ministero dell´interno in relazione ai trattamenti effettuati presso il Centro elaborazioni dati del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all´articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

Roma, 7 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1170266
Data
07/07/05

Tipologie

Particolari accertamenti