g-docweb-display Portlet

Confessioni non riconosciute: l'uso dei dati personali è possibile solo con il consenso degli affiliati - 3 aprile 2000

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Confessioni non riconosciute: l´uso dei dati personali è possibile solo con il consenso degli affiliati

Confessioni, comunità e organizzazioni a carattere religioso che non hanno concluso accordi o intese con lo Stato italiano devono acquisire il consenso scritto dei propri affiliati se intendono utilizzare i loro dati personali.

Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui non è stata accolta la richiesta presentata da una congregazione non riconosciuta che aveva sollecitato l´Autorità a concedere una deroga alle disposizioni della legge sulla privacy.

La legge n.675 del 1996 subordina, infatti, il trattamento dei dati sensibili (convinzioni religiose, opinioni politiche e sindacali, origini etniche, stato di salute e vita sessuale delle persone etc.) al consenso scritto dell´interessato e all´autorizzazione del Garante, ma una modificazione introdotta l´anno scorso prevede un regime particolare per le confessioni di tipo religioso che operano nell´ambito di accordi o intese stipulati con lo Stato in base alle norme previste dalla Costituzione.

Queste ultime, infatti, possono adesso utilizzare al loro interno i dati personali dei propri aderenti e quelli dei soggetti che hanno contatti regolari con l´organizzazione per finalità e scopi di natura esclusivamente religiosa, anche senza il consenso degli interessati e l´autorizzazione del Garante. Resta per tali organizzazioni fermo l´obbligo di individuare garanzie idonee ad evitare l´accesso non autorizzato alle informazioni in loro possesso o la loro diffusione.

Per quanto riguarda, invece, le confessioni che non hanno ancora avviato o concluso le procedure necessarie alla formalizzazione dei propri rapporti con lo Stato (l´accordo deve essere approvato dal Governo e poi ratificato con una apposita legge dal Parlamento), il Garante ha ricordato che il trattamento dei dati sensibili, pur essendo consentito sulla base dell´Autorizzazione generale n.3/99 rilasciata dalla stessa Autorità a favore di tutte le associazioni, ivi incluse quelle di tipo religioso, richiede l´obbligo di acquisire il consenso scritto degli aderenti e delle altre persone che per motivi di carattere religioso hanno contatti regolari con l´organizzazione.

Roma, 3 aprile 2000